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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21580/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Souada Omar ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua istanza di cancellazione delle annotazioni relative a cinque sentenze di condanna iscritte nel casellario giudiziale, ritenendo che tali condanne fossero state annotate per errore poiché l'interessato non si trovava in Italia nel periodo di riferimento e le pronunce sarebbero state emesse a carico di persona diversa (Snaibel Maati) che aveva utilizzato le generalità di Souada. Il Tribunale aveva rifiutato la cancellazione sostenendo che non vi era prova che le condanne fossero effettivamente riferibili a persona diversa, in assenza di una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di Snaibel. Il ricorrente ha invece evidenziato la differenza dei codici identificativi (CUI) e delle impronte dattiloscopiche tra i due soggetti e ha prodotto certificati penali e iscrizioni SIC dai quali risultano le attribuzioni delle iscrizioni al soggetto identificato con CUI e impronte di Snaibel Maati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice dell'esecuzione (Tribunale di Roma) disponeva degli elementi documentali necessari (certificati penali, iscrizioni SIC, CUI e impronte dattiloscopiche) per accertare che le iscrizioni contestate erano attribuite al soggetto identificato come Snaibel Maati e non a Souada Omar. La Corte ha quindi annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio, dando atto della necessità che il giudice dell'esecuzione verifichi la reale identità fisica e, in conseguenza, adotti le misure correttive previste dalle norme processuali (correzione della sentenza o procedura prevista dall'art. 668 c.p.p. a seconda dei casi).

Norme richiamate

  • DPR 313/2002 art. 4 primo comma lett. A)

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina delle annotazioni nel casellario; la questione centrale è che il sistema di cancellazione deve tener conto dell'esatta individuazione della persona. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato gli elementi identificativi prodotti.

  • art. 668 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che tale norma disciplina l'ipotesi in cui una persona sia condannata al posto di un'altra per errore di nome: se la persona fisica non è stata citata in giudizio, opera la disciplina prevista dall'art. 668 e il giudice competente per la revisione va coinvolto. Spetta al giudice dell'esecuzione verificare se la citazione in giudizio riguardava la persona fisica interessata.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata anche sotto altro nome (stessa persona fisica, diversa indicazione anagrafica), il giudice dell'esecuzione può correggere la sentenza nelle forme previste dall'art. 130. La Corte distingue questa ipotesi da quella in cui la citazione ha riguardato una persona diversa.

  • art. 630 comma 1 lett. C) cod. proc. pen.

    La Corte segnala che, ove la citazione sia avvenuta sotto l'unico nome per il quale è stata emessa la condanna ma in realtà si tratti di identificazione errata, si applicano le misure di cui all'art. 630 c.p.p.; il giudice dell'esecuzione deve valutare la regolarità della citazione e le nuove prove di estraneità al fatto.

Massime di principio

  • Quando si contesta l'iscrizione di condanne nel casellario perché riferibili a persona diversa, il giudice dell'esecuzione deve accertare la "identità fisica" del condannato usando anche elementi biometrici e identificativi (es. CUI, impronte) e gli strumenti di registrazione (iscrizioni SIC).
  • Se la persona fisica che ha subito il processo è effettivamente diversa dalla persona le cui generalità risultano sul casellario, le annotazioni devono essere valutate e, se accertato l'errore, cancellate o rettificate; l'assenza di una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'uso dell'identità non esclude l'obbligo di verificare gli altri elementi probatori.
  • Va distinta la fattispecie in cui la stessa persona è stata chiamata in giudizio con generalità errate (correzione secondo art. 130 c.p.p.) dall'ipotesi in cui la persona fisica processata sia un'altra (intervento dell'art. 668 c.p.p. e possibile trasmissione per revisione).
  • Le amministrazioni e i giudici devono dare valore probatorio agli elementi di identificazione univoci (CUI, impronte, iscrizioni SIC) e non limitarsi a richiedere dichiarazioni di terzi quando tali elementi documentali sono disponibili.
  • Se il giudice dell'esecuzione non esamina adeguatamente la documentazione identificativa a disposizione, i suoi provvedimenti possono essere annullati in sede di impugnazione e il procedimento rinviato per un nuovo esame.

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