Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 05 del 20-03-2007 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la decisione della BCE dell'8 marzo 2007 che fissa il tasso ufficiale di riferimento al 3,75% con decorrenza 14 marzo 2007. In conseguenza di ciò, vengono aggiornati l'interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi, portato al 9,75%, e le misure delle sanzioni civili, distinte tra ipotesi di omissione/ritardo, incertezze interpretative ed evasione. Sono inoltre richiamati i relativi limiti massimi e le condizioni applicative per ciascun regime.

Aggiornamento del tasso di riferimento BCE e delle misure di interesse di dilazione/differimento e sanzioni civili dal 14 marzo 2007

Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento e delle sanzioni civili dal 14 marzo 2007

La circolare disciplina gli effetti della decisione della Banca Centrale Europea dell'8 marzo 2007, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 3,75% con decorrenza 14 marzo 2007. Sulla base di tale aggiornamento vengono ridefiniti l'interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi e le relative sanzioni civili, con applicazione alle istanze presentate dal 14 marzo 2007 in avanti.

Tasso ufficiale di riferimento e decorrenza

La circolare ricorda che, per effetto della disciplina richiamata dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, non è più necessaria la periodica determinazione del TUR da parte della Banca d'Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE. Ne consegue che il tasso del 3,75% è immediatamente operativo dal 14 marzo 2007.

Interesse di differimento e di dilazione

Per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge, l'interesse di differimento e di dilazione è fissato al 9,75% annuo, calcolato come TUR del 3,75% maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le domande di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 14 marzo 2007.

Sanzioni civili: criteri generali e misura ordinaria

L'aggiornamento del tasso di riferimento incide anche sull'aliquota di calcolo delle sanzioni civili, nell'ambito del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, già richiamato dalla circolare n. 14 dell'1 giugno 2001. Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie, nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza e pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 9,25% annuo, ottenuto maggiorando il TUR di 5,5 punti percentuali.

In tali ipotesi:

  • la sanzione civile non può superare il 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • raggiunto il tetto massimo, se il debito non è stato integralmente pagato, maturano interessi di mora sul residuo.

Sanzioni civili per oggettive incertezze interpretative

La medesima misura del 9,25% annuo si applica anche quando il mancato o ritardato pagamento dipenda da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, purché l'obbligo sia poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa e il versamento avvenga entro il termine fissato dall'Ente.

Anche in questa ipotesi:

  • il limite massimo della sanzione civile resta il 40% dei contributi non pagati entro la scadenza;
  • oltre tale limite, in mancanza di integrale pagamento, si applicano gli interessi di mora.

Sanzioni civili per evasione contributiva

Nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, la sanzione civile è pari al 30% annuo. La stessa misura si applica anche quando la situazione debitoria venga denunciata:

  • oltre un anno dopo la scadenza del termine di pagamento;
  • oppure entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza effettuare il pagamento nei 30 giorni successivi alla denuncia.

Per tali fattispecie:

  • la sanzione civile non può superare il 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • una volta raggiunto il tetto massimo, se il debito non è stato integralmente estinto, maturano interessi di mora.

Sintesi operativa

La circolare ha quindi una finalità essenzialmente applicativa: aggiorna il parametro base del sistema (TUR al 3,75%) e, di riflesso, le misure economiche da utilizzare per la gestione dei debiti contributivi, sia in sede di dilazione e differimento sia in sede sanzionatoria. Il documento distingue con precisione le diverse ipotesi di inadempimento e i rispettivi limiti massimi, con particolare rilievo per la decorrenza del 14 marzo 2007 e per l'applicazione del nuovo regime alle istanze presentate da tale data.

Punti principali

Nuovo tasso ufficiale di riferimento BCE

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con decisione dell'8 marzo 2007, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,75% con decorrenza 14 marzo 2007. La circolare precisa che, essendo decorso il periodo previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, non è più necessaria la determinazione periodica da parte della Banca d'Italia: il tasso fissato dalla BCE è quindi immediatamente efficace.

Interesse di differimento e di dilazione

Dal 14 marzo 2007 l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori è fissato al 9,75% annuo, pari al TUR del 3,75% aumentato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 14 marzo 2007.

Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento

Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché nei casi di denuncia spontanea della posizione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 9,25% annuo, dato dal TUR del 3,75% aumentato di 5,5 punti. È richiamato il limite massimo del 40% dei contributi non corrisposti; una volta raggiunto tale tetto, sugli importi residui maturano interessi di mora.

Sanzioni civili per incertezze interpretative

Per i casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è anch'essa pari al 9,25% annuo. La condizione è che il versamento avvenga entro il termine fissato dall'Ente. Anche in questo caso la sanzione non può superare il 40% dell'importo dei contributi non versati entro la scadenza.

Sanzioni civili per evasione contributiva

Nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, oppure di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo. In tali ipotesi il limite massimo è fissato al 60% dei contributi non corrisposti; oltre tale soglia, in assenza di integrale pagamento, maturano interessi di mora.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.