Circolare numero 65 del 23-3-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della legge n. 290/2006, che le sospensioni contributive previste dalle ordinanze di protezione civile si applicano solo ai datori di lavoro privati con unità operativa nei comuni colpiti, escludendo il settore pubblico e altri soggetti non rientranti nella disciplina. Vengono definiti i soggetti ammessi ed esclusi, i criteri territoriali di applicazione, le modalità di recupero dei contributi sospesi per chi non è più beneficiario e le regole specifiche per i lavoratori dipendenti che hanno sospeso solo la quota a proprio carico. È inoltre fissato il termine di pagamento al 16 del mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Applicazione ordinanze di protezione civile e recupero dei contributi sospesi per datori di lavoro privati nei territori colpiti da calamità
Legge n. 290/2006, art. 6, comma 1-bis: applicazione delle ordinanze di protezione civile e recupero dei contributi sospesi
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla disciplina delle sospensioni contributive disposte con ordinanze di protezione civile, alla luce dell'interpretazione autentica introdotta dalla legge 6 dicembre 2006 n. 290. L'obiettivo è individuare con precisione i soggetti legittimati al beneficio, i casi di esclusione e le modalità di recupero delle somme sospese.
Ambito soggettivo della sospensione
La legge n. 290/2006 stabilisce che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalle ordinanze. Ne deriva l'esclusione definitiva del settore pubblico e dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non interessati dal provvedimento di sospensione.
Estensione ai lavoratori autonomi e soggetti esclusi
L'Istituto chiarisce che, nell'ambito dei datori di lavoro privato, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi, in forza della disposizione contenuta nella OPCM 3564/2007. La sospensione riguarda pertanto artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata. Restano esclusi dal beneficio i datori di lavoro domestico e i prosecutori volontari. Il chiarimento viene espressamente richiamato anche per il sisma di Catania del 2002 e per l'alluvione di Vibo Valentia del 2006.
Criterio territoriale: unità operativa nei territori colpiti
La circolare interpreta il requisito della sede legale ed operativa nei territori interessati dalla calamità nel senso che la sospensione spetta unicamente con riferimento all'unità operativa situata nelle zone colpite dall'evento calamitoso, a prescindere dalla collocazione della sede legale.
Recupero dei contributi sospesi
Per i soggetti che hanno fruito della sospensione ma che non rientrano più, secondo la nuova interpretazione normativa, tra i beneficiari, il recupero dei contributi sospesi avviene in unica soluzione e senza aggravio di sanzioni o interessi. Qualora il pagamento non venga eseguito, trovano applicazione le somme aggiuntive previste per l'omesso o tardivo versamento dei contributi ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.
Dipendenti che hanno sospeso solo la quota a proprio carico
Per i lavoratori dipendenti che hanno sospeso esclusivamente la quota contributiva a loro carico, il recupero deve avvenire in unica soluzione oppure, su specifica istanza di parte, con trattenuta nei limiti del quinto dello stipendio. La circolare precisa che sono tenuti alla restituzione anche i lavoratori residenti nei comuni calamitati ma dipendenti da datori di lavoro operanti in territori non colpiti, nonché i dipendenti di aziende bancarie, assicurative o di imprese a prevalente capitale pubblico, oppure privatizzate successivamente all'evento calamitoso.
Termine di pagamento
Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Punti principali
Interpretazione autentica della legge n. 290/2006
La legge 6 dicembre 2006 n. 290, art. 6, comma 1-bis, interpreta la legge n. 225/1992 nel senso che le sospensioni dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi disposte con ordinanze di protezione civile si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalle ordinanze. Restano quindi esclusi i soggetti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non interessati dal provvedimento di sospensione.
Soggetti destinatari ed esclusi dal beneficio
L'Istituto precisa che, nell'ambito dei datori di lavoro privato, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi in base alla OPCM 3564/2007. Le sospensioni si applicano quindi ad artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata. Sono invece esclusi dal beneficio i datori di lavoro domestico e i prosecutori volontari. Tale chiarimento viene esteso anche al sisma di Catania del 2002 e all'alluvione di Vibo Valentia del 2006.
Criterio territoriale di applicazione
Pur richiedendo la norma la presenza della sede legale ed operativa nei territori interessati, l'Istituto interpreta la disposizione nel senso che la sospensione spetta con riferimento alla sola unità operativa situata nelle zone colpite dall'evento calamitoso, indipendentemente dalla collocazione della sede legale.
Recupero dei contributi sospesi per i soggetti non più beneficiari
Per i soggetti che hanno fruito della sospensione ma che, alla luce della nuova disciplina, non risultano più destinatari del beneficio, il recupero dei contributi sospesi deve avvenire in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni o interessi. In caso di mancato pagamento, si applicano le somme aggiuntive previste per omissione o ritardo contributivo ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.
Recupero della quota sospesa dai lavoratori dipendenti
Per i dipendenti che hanno sospeso soltanto la quota di contribuzione a proprio carico, il recupero avviene in unica soluzione oppure, su specifica istanza, nei limiti del quinto dello stipendio. La circolare precisa che sono interessati alla restituzione anche i lavoratori residenti nei comuni colpiti ma dipendenti da datori di lavoro operanti in territori non calamitati, nonché i dipendenti di aziende bancarie, assicurative o di imprese a prevalente capitale pubblico, o privatizzate successivamente all'evento.
Termine per il versamento
Il pagamento dei contributi sospesi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla pubblicazione della circolare.
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