Cassazione Civile, Ordinanza n. 09335/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di Poste Italiane di ottenere dall’agente della riscossione il pagamento di una commissione per ogni versamento dell’ICI effettuato dai contribuenti tramite bollettino su conto corrente postale. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto il diritto di Poste a percepire la commissione dal 1° aprile 1997, determinandone la misura, e aveva rigettato il resto; la decisione era stata poi confermata e ampliata in appello con condanna al pagamento delle commissioni dovute per i versamenti sul conto corrente postale ICI. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione deduceva: omesso esame della rinuncia di Poste a pretendere commissioni per il periodo 1997-2001; violazione della disciplina sulla parità di trattamento e dell’art. 2597 c.c. per avere Poste applicato tariffe non omogenee; erronea qualificazione della domanda di Poste e mancata prova del quantum; mancata considerazione dell’obbligo di pubblicità/comunicazione della delibera tariffaria; erronea applicazione della normativa su ius variandi e trasparenza bancaria; omessa pronuncia sul contratto del 10.12.2004; illegittima compensazione delle spese; violazione del diritto UE e richiesta di disapplicazione delle norme interne, nonché questione di costituzionalità per presunto contrasto con artt. 3, 11, 41 e 117 Cost. Poste resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibili tutti i motivi prospettati, per alcune censure per il divieto di riesame ex art. 348-ter c.p.c., per altre per novità della questione, per altre ancora perché dirette contro una ratio decidendi non presente nella sentenza impugnata o perché investivano apprezzamenti di merito/non censurabili in sede di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato di Poste Italiane è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-ter c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis
la doppia decisione conforme di merito rende inammissibile il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
comma primo, ultimo periodo
consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi già resi su identica questione.
art. 163 c.p.c.
richiamato solo formalmente dalla ricorrente per contestare l’interpretazione della domanda.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un difetto di prova del quantum; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare l’accertamento di merito e non la ratio decidendi.
legge n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 20
richiamata per fondare il potere di Poste di determinare commissioni e la relativa disciplina; le censure che la invocavano sono state dichiarate inammissibili per novità o perché già risolte da precedenti conformi.
art. 2597 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione della parità di trattamento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché introduceva una questione di fatto e nuova.
D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 3 e 13
richiamati per contestare la legittimità della delibera tariffaria e dello ius variandi; la censura è stata dichiarata inammissibile in base a precedenti conformi.
d.lgs. n. 385 del 1993, art. 118
invocato sulla trasparenza bancaria e sullo ius variandi; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati contro la condanna alle spese; la Corte ha ribadito che la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
artt. 4, 102, 106, 107 e 108 TFUE
invocati per chiedere la disapplicazione della normativa interna per asserito aiuto di Stato e abuso di posizione dominante; la censura è stata dichiarata inammissibile alla luce di precedenti conformi.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10
richiamato nel complesso delle censure di illegittimità e incompatibilità con il diritto UE; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 11 Cost.
invocato, insieme all’art. 117 Cost., per sollevare questione di costituzionalità in rapporto al TFUE.
art. 117 Cost., comma 1
invocato per il parametro di compatibilità con il diritto dell’Unione.
artt. 3 e 41 Cost.
richiamati per sostenere l’illegittimità costituzionale della disciplina che consentirebbe la determinazione unilaterale della commissione.
art. 385, comma 1, c.p.c.
base per la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia decisione conforme sul fatto decisivo, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto storico decisivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
- Una censura che impugna l’interpretazione della domanda o la qualificazione della pretesa è inammissibile se la questione non è stata ritualmente devoluta nei gradi di merito o se la sentenza impugnata ha già adottato la qualificazione che il ricorrente pretende di far valere.
- Non è deducibile in cassazione, come vizio di legittimità, una questione che si risolva in un apprezzamento di fatto o nella rivalutazione della prova, specie quando il motivo non colpisca la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le doglianze nuove, cioè non prospettate nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- La scelta del giudice di merito sulla compensazione o meno delle spese processuali è espressione di discrezionalità e, nei limiti affermati dalla decisione, non è sindacabile in cassazione.
- Le censure che ripropongono questioni già risolte in modo conforme da precedenti di legittimità possono essere dichiarate inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., specie quando il ricorso non offra argomenti idonei a superare l’orientamento consolidato.
- Quando il dispositivo di merito è eventualmente ambiguo o difficilmente eseguibile, il relativo vizio va dedotto come nullità della sentenza; se tale specifica censura manca, la Corte di cassazione non può intervenire d’ufficio sul punto.
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