L.R. Marche 17/2008
Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’adesione della Regione a enti, fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi senza fini di lucro operanti da almeno tre anni, con finalità connesse agli indirizzi regionali. Regola procedimento, controlli annuali, revoca, elenco dei soggetti aderenti e copertura finanziaria per il 2008; prevede iscrizione d’ufficio dei soggetti già presenti nel previgente elenco e abroga la l.r. 52/1997.
Adesione della Regione a enti e organismi senza fini di lucro
Adesione della Regione a enti e organismi senza fini di lucro
La legge disciplina, nel territorio della Regione, l’adesione a enti, fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi privi di fini di lucro, collegati alle finalità regionali e coerenti con la programmazione regionale. Il provvedimento sostituisce la precedente disciplina del 1997 e definisce criteri, procedura, controlli e profili finanziari dell’adesione.
Ambito soggettivo e requisiti per l’adesione
Possono essere destinatari dell’adesione regionale i soggetti che:
- non perseguono fini di lucro;
- operano da almeno un triennio;
- svolgono, secondo statuto, attività di notevole interesse;
- svolgono attività connesse alle finalità regionali e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.
In attuazione di normative o accordi nazionali o internazionali, l’adesione può riguardare anche enti od organismi costituendi, oppure costituiti da meno di tre anni.
Procedimento di adesione
Le procedure per l’adesione sono stabilite dalla Giunta regionale. L’adesione è deliberata dalla Giunta, previo parere della commissione assembleare competente, e l’atto dispone anche in ordine all’eventuale quota di partecipazione della Regione, nei limiti delle risorse appositamente stanziate in bilancio.
Obblighi dei soggetti aderenti e controlli
I soggetti cui la Regione aderisce devono trasmettere ogni anno, entro il 31 gennaio, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente, secondo le modalità fissate dalla Giunta nella disciplina procedurale.
Sulla relazione il dirigente del servizio regionale competente può formulare osservazioni, consentendo così un monitoraggio dell’attività svolta e della permanenza dei presupposti dell’adesione.
Revoca dell’adesione
La revoca è disposta, previo parere della commissione assembleare competente, quando:
- siano intervenute modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo tali da far venir meno la rispondenza alle finalità e ai requisiti richiesti;
- sia negativa la valutazione sulla permanenza dell’interesse pubblico all’adesione.
Elenco dei soggetti aderenti e revisione periodica
Presso la Giunta regionale è istituito l’elenco dei soggetti cui la Regione aderisce. L’elenco è comunicato alla Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, insieme alle quote versate annualmente ai soggetti aderenti.
Ogni tre anni la Giunta effettua una revisione generale dell’elenco, previo parere della commissione assembleare competente, e dispone le eventuali revoche secondo le regole previste dalla legge.
Disposizioni transitorie
La deliberazione della Giunta che definisce le procedure di adesione doveva essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
I soggetti già iscritti nell’elenco previsto dalla normativa previgente sono stati iscritti d’ufficio nel nuovo elenco.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta doveva effettuare la prima revisione generale dell’elenco.
Disposizioni finanziarie e abrogazione della disciplina previgente
Per l’attuazione della legge è stata autorizzata, per il solo anno 2008, la spesa di euro 438.706,66. Per gli anni successivi la spesa è demandata alle rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La copertura per il 2008 è stata assicurata tramite utilizzo delle somme già iscritte nel bilancio 2008 relative alla precedente legge regionale 6 agosto 1997, n. 52, espressamente abrogata. Le somme necessarie sono imputate all’UPB 1.02.02 e ai capitoli istituiti dalla Giunta per la gestione nel programma operativo annuale.
Attualità della disciplina
La disciplina sull’adesione regionale è tuttora strutturalmente vigente, ma le disposizioni finanziarie e transitorie del 2008 hanno esaurito i propri effetti. La legge è quindi da considerarsi non deprecata per la parte ordinamentale, pur avendo perso rilievo pratico le previsioni legate all’esercizio 2008 e alla prima fase di attuazione.
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