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Legge

L.R. Marche 15/2008

Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)

Normativa regionaleL.R. Marche 15/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina composizione, durata, funzioni e funzionamento del CREL delle Marche, organo consultivo e di confronto sulle materie economiche e del lavoro. Prevede pareri obbligatori su bilancio e programmazione, iniziativa legislativa, regole di designazione dei membri e procedimento consultivo. Le norme transitorie iniziali sono ormai esaurite.

Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) delle Marche

Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)

La legge regionale delle Marche regola il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL), quale organismo autonomo di consultazione e confronto tra le principali rappresentanze dell’economia e del lavoro. La disciplina definisce composizione, durata in carica, funzioni consultive e di iniziativa, modalità di funzionamento e procedimento per l’acquisizione dei pareri.

Composizione e rappresentanza

Il CREL ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale ed è composto da 39 membri, espressione delle principali categorie economiche, sociali e professionali del territorio marchigiano. Sono rappresentati lavoratori dipendenti, organizzazioni sindacali della dirigenza medica, delle professioni sanitarie e del personale docente, imprese industriali, agricole, commerciali, turistiche e dei servizi, soggetti gestori di servizi pubblici locali, imprese artigiane e cooperative, ordini e collegi professionali, terzo settore ed economia solidale, consumatori, ABI, Camera di commercio delle Marche e università marchigiane.

È prevista la presenza equilibrata di entrambi i generi nella composizione dell’organo.

Durata in carica, designazione e rinnovo

Il CREL dura in carica per tutta la legislatura regionale e deve essere rinnovato entro 90 giorni dalla prima seduta dell’Assemblea legislativa successiva alle elezioni regionali. Le designazioni avvengono a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e diffuso anche attraverso gli organi di informazione.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa adotta l’avviso entro 30 giorni dalla prima seduta dell’Assemblea. Le designazioni sono effettuate dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale secondo criteri differenziati per le diverse categorie. In generale i componenti devono rivestire cariche direttive o elettive nelle rispettive organizzazioni; per alcune categorie la designazione avviene congiuntamente da parte delle strutture rappresentative indicate dalla legge.

Se le designazioni superano il numero dei posti previsti per una categoria, il Presidente dell’Assemblea invita le organizzazioni interessate a procedere a designazioni congiunte, assegnando un termine massimo di 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, il Presidente, sentito l’Ufficio di presidenza, individua i rappresentanti.

Il CREL è costituito sulla base di almeno il 60 per cento delle designazioni e il Presidente dell’Assemblea convoca la seduta di insediamento. I componenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri. La partecipazione ai lavori è gratuita e non dà diritto a indennità o gettoni di presenza.

Funzioni del CREL

Il CREL esercita l’iniziativa legislativa regionale e svolge una funzione consultiva rilevante sulle principali politiche economiche e del lavoro. In particolare esprime pareri obbligatori sulle proposte relative a:

  • bilancio di previsione e altri atti di programmazione economico-finanziaria, inclusi tributi e tariffe regionali;
  • atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
  • atti di indirizzo alla Giunta nelle materie economiche e del lavoro.

Può inoltre essere chiamato a rendere pareri su altri atti di particolare rilevanza economico-sociale, compresi quelli di programmazione, piano e programma operativo regionale relativi all’attuazione delle politiche comunitarie. Il CREL può chiedere di essere ascoltato anche su proposte di legge e atti diversi da quelli soggetti a parere obbligatorio.

L’organo può svolgere indagini e studi, su propria iniziativa o su richiesta dell’Assemblea o della Giunta, partecipare alla valutazione degli effetti delle politiche regionali secondo le modalità del regolamento interno dell’Assemblea e presentare annualmente all’Assemblea un rapporto sulla propria attività.

Rapporti con Giunta e Assemblea regionale

Nelle materie economiche e del lavoro, la Giunta regionale deve informare l’Assemblea, che a sua volta comunica al CREL, circa l’avvio e l’esito delle fasi di concertazione con le parti sociali per gli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e per quelli di competenza della Giunta. Devono essere trasmessi anche i documenti e le informazioni utili alla definizione del quadro conoscitivo.

Il CREL può inoltre interagire con l’Assemblea e con la Giunta mediante richieste di audizione, pareri e attività istruttorie sulle questioni di propria competenza.

Organizzazione interna e funzionamento

Nella prima seduta il CREL elegge al proprio interno Presidente e Vicepresidente. Le modalità di convocazione, svolgimento delle sedute, organizzazione dei lavori e adozione degli atti sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.

L’organo delibera con la presenza della maggioranza dei componenti; se il quoziente è decimale si arrotonda all’unità superiore. Salvo diversa previsione del regolamento, le decisioni sono approvate quando i voti favorevoli superano i contrari. È ammessa la riunione in modalità telematica.

L’Assemblea legislativa assicura le risorse e la struttura organizzativa necessarie. Il CREL può inoltre avvalersi, senza oneri per la Regione, di organismi e istituti di ricerca collegati alle organizzazioni rappresentate.

Partecipazione alle sedute e riunioni congiunte

Il CREL può chiedere la partecipazione alle proprie sedute dei dirigenti della Regione e degli enti dipendenti, previa comunicazione all’organo politico di riferimento, per acquisire informazioni utili all’attività dell’organo.

Alle riunioni del CREL possono essere invitati il Presidente della Giunta, gli assessori e i consiglieri regionali, in relazione ai temi trattati. È inoltre prevista la possibilità di riunioni congiunte tra CREL e Consiglio delle autonomie locali su richiesta dei rispettivi Presidenti, per esaminare questioni di interesse comune.

Procedimento per l’acquisizione dei pareri

Le proposte soggette al parere obbligatorio del CREL e quelle per le quali l’Assemblea richiede un parere sono trasmesse dal Presidente dell’Assemblea contestualmente all’assegnazione alle commissioni competenti. Il CREL rende il parere sul testo della proposta elaborato dalla commissione referente, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento interno dell’Assemblea.

I pareri richiesti dalla Giunta devono essere espressi entro 20 giorni. Se i termini decorrono senza pronuncia, si può prescindere dal parere.

Il regolamento interno dell’Assemblea disciplina anche le modalità di consultazione del CREL e di esame dei suoi pareri, compresa la possibile partecipazione, senza diritto di voto, di suoi rappresentanti alle sedute delle commissioni per illustrare osservazioni e pareri.

Norme transitorie e abrogazioni

Per la prima applicazione, la pubblicazione dell’avviso per le designazioni iniziali doveva avvenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Nella fase transitoria, fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari dell’Assemblea, il CREL rendeva i pareri secondo termini e modalità specifiche, con termine ordinario di 15 giorni, possibile riduzione per urgenza o proroga fino a 30 giorni, e con facoltà di partecipazione di un rappresentante del CREL alle sedute della commissione referente.

Tale disciplina transitoria è ormai esaurita. Il comma finale dell’articolo transitorio reca inoltre abrogazione di una precedente disposizione regionale.

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