L.R. Marche 22/2008
Modifica all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche 15 luglio 2008, n. 22 modifica l’art. 6, comma 4, della l.r. 34/1988 sul finanziamento dei gruppi consiliari, intervenendo sulla possibilità di impiego di personale e collaborazioni. La nota segnala però che la Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittima la parte che consentiva incarichi esterni e co.co.co. senza i requisiti del d.lgs. 165/2001.
Modifica al finanziamento delle attività dei gruppi consiliari
Modifica al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari
La legge regionale Marche 15 luglio 2008, n. 22 interviene in modo puntuale sulla disciplina del finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari prevista dalla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34. Il testo fornito contiene una modifica alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge del 1988.
Contenuto della modifica
La norma risulta finalizzata a sostituire la lettera b) del comma 4 dell’art. 6 della l.r. 34/1988. Dal testo disponibile non emergono ulteriori dettagli sostanziali sulla nuova formulazione, ma la nota allegata segnala che la disposizione incideva sulla possibilità di:
- conferire incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale;
- instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Limiti e successiva declaratoria di incostituzionalità
La nota relativa all’articolo 1 precisa un profilo decisivo per l’operatività della norma: la Corte costituzionale, con sentenza n. 252/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale nella parte in cui consentiva il conferimento di incarichi a personale esterno e l’instaurazione di co.co.co. indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Rilievo pratico
Alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata nella nota, la disposizione presenta oggi un’utilità applicativa molto limitata e non può essere considerata affidabile per consentire incarichi esterni o collaborazioni coordinate e continuative in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale richiamata.
Ambito territoriale
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Marche e opera nel contesto del finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari regionali.
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