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Legge

L.R. Marche 18/2008

Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Normativa regionaleL.R. Marche 18/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Marche il riordino delle Comunità montane, i loro ambiti, funzioni, finanziamenti e il passaggio verso Unioni di Comuni e gestione associata dei servizi. Gran parte della disciplina sulle Comunità montane è stata poi abrogata o sostituita; restano soprattutto regole transitorie e finanziarie, con applicazione residua fino alla soppressione delle singole Comunità montane e, per il fondo montagna, assegnazione alle Unioni montane dal 2015.

Comunità montane ed esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Comunità montane ed esercizio associato di funzioni e servizi comunali

La legge regionale delle Marche persegue il riequilibrio territoriale e la valorizzazione delle aree montane e interne. Regola il riordino delle Comunità montane e promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con una forte componente oggi solo residuale o transitoria a seguito delle successive abrogazioni e sostituzioni.

Finalità e ambito di intervento

Il provvedimento mira a sostenere la salvaguardia del territorio montano, l’equa distribuzione di servizi e infrastrutture e lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree montane. La Regione valorizza il ruolo delle Comunità montane e favorisce l’esercizio associato delle funzioni comunali per migliorare efficienza ed economie di spesa. È chiarito che la mancata appartenenza a una Comunità montana non fa perdere ai Comuni montani o parzialmente montani i benefici e gli interventi speciali previsti da norme UE, statali o regionali.

Comunità montane: natura e autonomia

Le Comunità montane sono qualificate come enti locali costituiti tra Comuni per lo sviluppo delle zone montane e per l’esercizio associato di funzioni e servizi. Dispongono di autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e contabile, nei limiti della normativa statale, regionale e della legge stessa.

Individuazione degli ambiti territoriali

L’Assemblea legislativa regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua ambiti territoriali in numero non superiore a nove per la costituzione delle Comunità montane. Gli ambiti devono:

  • essere composti da almeno quattro Comuni;
  • avere almeno il 30% della superficie oltre i 400 metri s.l.m.;
  • consentire sia gli interventi per la montagna sia l’esercizio associato efficiente di funzioni e servizi.

Possono farne parte anche Comuni confinanti classificati montani o parzialmente montani che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico dell’ambito. È vietato cumulare l’appartenenza a una Comunità montana con quella a un’Unione dei Comuni.

Costituzione e disciplina transitoria delle Comunità montane

Le Comunità montane sono costituite con deliberazione della Giunta regionale tra i Comuni ricompresi negli ambiti individuati. La delibera contiene le disposizioni necessarie a garantire il funzionamento degli organi fino all’entrata in vigore degli statuti.

La disciplina originaria degli articoli successivi è stata in larga parte abrogata nel tempo; la legge conserva tuttavia effetti transitori per le Comunità montane esistenti fino alla loro soppressione, secondo le norme successive di coordinamento.

Funzioni delle Comunità montane

Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative in materia di:

  • demanio forestale regionale;
  • raccolta, produzione, lavorazione e commercializzazione dei funghi;
  • usi civici;
  • interventi per la montagna, inclusi prevenzione e spegnimento incendi boschivi, infrastrutture e servizi per migliori condizioni di vita e sviluppo economico;
  • sostegno ad attività economiche, in particolare cooperative, legate alle risorse montane;
  • gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Tra gli interventi per la montagna sono ricompresi, tra l’altro, miglioramenti forestali, sistemazioni idraulico-forestali, manutenzione della viabilità forestale, rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, acquisto o affitto di terreni per entità agro-silvo-pastorali, zootecnia montana, apicoltura, misure per l’agricoltura di montagna, valorizzazione di produzioni tipiche, beni storici e culturali, e promozione delle fonti energetiche alternative.

Le Comunità montane possono inoltre esercitare altre funzioni attribuite da leggi regionali o statali, o delegate da Province e Comuni. Possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati per la gestione di patrimoni agricolo-forestali pubblici e affidare lavori e servizi ambientali e forestali a soggetti individuati dalla normativa richiamata, anche tramite convenzioni.

Per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, i Comuni approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo definito dalla Comunità montana d’intesa con i Comuni interessati, con indicazione di fini, durata, rapporti finanziari e obblighi reciproci. Le Comunità montane possono anche gestire, in convenzione, servizi e funzioni per conto di Comuni esterni ai propri ambiti.

Contributi per piccole opere di manutenzione ambientale

Le Comunità montane possono concedere contributi per piccole opere su proprietà agro-silvo-pastorali, tra cui:

  • sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale;
  • ricostruzione e rinfoltimento di boschi degradati o incendiati;
  • uso razionale delle risorse idriche superficiali;
  • fitodepurazione;
  • sistemazione e miglioramento dei pascoli;
  • sistemazione e miglioramento di aree verdi ad uso pubblico;
  • difesa e lotta antiparassitaria nel rispetto della lotta integrata.

I contributi sono destinati, in ordine di priorità, a imprenditori agricoli e coltivatori diretti, poi alle organizzazioni montane e infine ad altri soggetti. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi di concessione, sentita la commissione assembleare competente, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Contributi per l’insediamento nelle zone montane

È prevista la possibilità di concedere contributi sulle spese di trasferimento, acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili destinati a prima abitazione a favore di chi:

  • trasferisce residenza e attività economica in Comuni con meno di 2.000 abitanti compresi nell’ambito della Comunità montana;
  • già residente in tali Comuni trasferisce anche la propria attività economica.

Il beneficio richiede l’impegno a non modificare residenza e attività economica per almeno 5 anni; in caso di violazione, il contributo va restituito con interessi legali. La priorità è data in base alle nuove unità lavorative attivate.

Trasporti nei Comuni montani

Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti ricompresi nell’ambito della Comunità montana, se il trasporto pubblico è assente o insufficiente, il Comune o la Comunità montana delegata deve organizzare e gestire il trasporto di persone e merci usando al meglio i mezzi disponibili sul territorio, anche quelli scolastici, e può operare in deroga alla disciplina regionale vigente, cercando l’integrazione con i servizi di linea esistenti.

Fondo per la montagna

Nel bilancio regionale è istituito il fondo per la montagna, alimentato da:

  • risorse statali del fondo nazionale per la montagna;
  • risorse regionali;
  • risorse destinate allo sviluppo della montagna da Stato, enti pubblici e Unione europea;
  • un canone di 0,04 euro per metro cubo sui consumi di acqua potabile, come compensazione ambientale, versato trimestralmente dai gestori del servizio idrico integrato; sono escluse le utenze per attività agricola.

Una quota del fondo è destinata alla delegazione regionale ANCI per spese di funzionamento e iniziative a sostegno degli enti locali della montagna. La Giunta, previo parere del CAL, stabilisce i criteri di riparto tra le Unioni montane. Per gli anni 2013 e 2014 il fondo è assegnato alle Comunità montane; dal 2015 è assegnato alle Unioni montane.

Esercizio associato, fusioni e riordino territoriale

La Regione promuove Unioni di Comuni, fusioni di Comuni ed esercizio associato di funzioni e servizi, con particolare attenzione ai Comuni fino a 3.000 abitanti. I Comuni di minore dimensione demografica possono ricevere supporto tecnico e amministrativo.

È inoltre istituito un fondo per le fusioni di Comuni, destinato a contributi ai Comuni risultanti da fusioni. I criteri sono fissati dalla Giunta regionale, sentito il CAL. I contributi decorrono dall’anno successivo all’elezione del nuovo consiglio comunale nelle fusioni con nuovo Comune, oppure dall’anno successivo all’incorporazione.

Il programma di riordino territoriale è predisposto dalla Giunta su proposta delle Conferenze provinciali delle autonomie, approvato dall’Assemblea legislativa previo parere del CAL, e aggiornato con lo stesso procedimento su proposta dei Comuni interessati. Esso individua la dimensione territoriale ottimale per l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali e determina le priorità di finanziamento.

Disposizioni transitorie sul riordino delle Comunità montane

La legge ha previsto la soppressione delle Comunità montane della precedente disciplina entro il 1° gennaio 2010, con una soppressione differita al 30 giugno 2010 per la Comunità montana del Metauro Zona E. Fino alla soppressione sono rimasti applicabili i regimi previgenti; sono stati disciplinati commissari straordinari, subentri nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali e di lavoro, decadenza degli organi e procedure di liquidazione.

In sede di prima applicazione, gli ambiti territoriali erano definiti nell’allegato A; i Comuni interessati potevano dichiarare la volontà di non partecipare alla relativa Comunità montana entro 30 giorni, con successiva rideterminazione dell’ambito da parte dell’Assemblea. Era inoltre prevista una disciplina speciale per alcune Comunità montane e per l’aggregazione di Comuni marchigiani alla Regione Emilia-Romagna.

Aspetti finanziari

Dal 2009 la realizzazione degli interventi previsti dalla legge è finanziata mediante le risorse dei fondi per la montagna e per le fusioni. L’entità delle quote è determinata annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio; ulteriori risorse possono essere iscritte con successivi atti. Le spese sono allocate nei capitoli istituiti dalla Giunta nel Programma operativo annuale, distinti in corrente e investimento per Comunità montane e gestione associata.

Stato di attualità della disciplina

La disciplina originaria sulle Comunità montane è stata in larga parte superata da successive modifiche e abrogazioni, con permanenza soprattutto di norme transitorie, finanziarie e di coordinamento fino alla soppressione delle singole Comunità montane e al successivo trasferimento del fondo alle Unioni montane. L’atto conserva quindi interesse soprattutto per la ricostruzione dei regimi transitori e delle regole finanziarie residue.

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