L.R. Marche 14/2008
Norme per l'edilizia sostenibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche n. 14/2008 promuove l’edilizia sostenibile pubblica e privata, definendo criteri costruttivi, certificazione energetico-ambientale, linee guida, contributi e incentivi. Prevede funzioni per Regione, Province e Comuni, sanzioni per certificazioni false e una disciplina transitoria con adozione di atti attuativi entro 6-12 mesi. In parte richiede oggi lettura coordinata con il d.lgs. 192/2005 e con la pianificazione urbanistica vigente.
Norme per l'edilizia sostenibile nelle Marche
Norme per l’edilizia sostenibile
La legge regionale delle Marche disciplina la promozione dell’edilizia sostenibile negli interventi pubblici e privati, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale, migliorare la qualità degli insediamenti e introdurre strumenti di certificazione, incentivi e supporto tecnico-amministrativo.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove la sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto del quadro comunitario e dei principi del d.lgs. 192/2005. La disciplina riguarda gli strumenti di governo del territorio, le nuove costruzioni, le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche, nonché gli interventi di riqualificazione urbana. È prevista anche la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di tali interventi.
Definizioni e requisiti dell’edilizia sostenibile
Sono qualificati come interventi di edilizia sostenibile quelli che, nell’edilizia pubblica e privata, sono progettati, realizzati e gestiti secondo criteri avanzati di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile. La legge richiede che tali interventi:
- minimizzino consumi di energia e risorse ambientali, favorendo fonti rinnovabili;
- contengano gli impatti complessivi su ambiente e territorio;
- garantiscano benessere e salute degli occupanti;
- tutelino l’identità storica dei centri urbani e l’inserimento paesaggistico degli edifici;
- promuovano sistemi edilizi a costo contenuto sull’intero ciclo di vita, anche con tecniche innovative o sperimentali.
La norma definisce inoltre nozioni rilevanti per la progettazione, come fattori climatici, fattori ambientali naturali, fattori di rischio ambientale artificiali e ciclo di vita dell’edificio o del prodotto.
Criteri costruttivi e materiali
Gli interventi di edilizia sostenibile devono utilizzare, in conformità alle linee guida regionali, materiali, componenti, impianti, finiture, arredi fissi e tecnologie costruttive che siano:
- riciclabili, riciclati, di recupero o di provenienza locale, con materie prime rinnovabili e durevoli;
- caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
- compatibili con il benessere e la salute degli abitanti.
Riparto di funzioni tra Regione, Province e Comuni
La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento: predispone il capitolato tipo e il prezzario, approva il sistema di certificazione e le linee guida, definisce criteri per contributi e incentivi, cura la formazione degli operatori e dei certificatori, promuove studi, ricerche, sperimentazioni e concorsi di idee, e svolge le attività connesse al d.lgs. 192/2005.
Le Province incentivano gli interventi nei propri piani e programmi, esprimono pareri sugli strumenti urbanistici e curano la formazione professionale nell’ambito delle risorse assegnate.
I Comuni adottano gli strumenti urbanistici coerenti con la legge, concedono gli incentivi previsti e controllano gli interventi edilizi verificando la regolarità della documentazione e la conformità delle opere al progetto.
Regione ed enti locali devono inoltre applicare le tecniche di edilizia sostenibile negli edifici di rispettiva proprietà, quando realizzano interventi o ristrutturazioni integrali.
Sostenibilità negli strumenti urbanistici
I piani generali, i piani attuativi e i programmi di riqualificazione urbana adottati dopo l’entrata in vigore della legge devono contenere indicazioni idonee a promuovere la sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane. Devono in particolare garantire ordinato sviluppo del territorio, compatibilità con sicurezza e identità storico-culturale, miglioramento della qualità ambientale e architettonica, riduzione della pressione sugli ecosistemi e contenimento del consumo di nuovo suolo, privilegiando recupero e riqualificazione di aree degradate.
Gli strumenti devono inoltre prevedere norme e indicazioni progettuali e tipologiche per il miglior uso delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché per la prevenzione dei rischi ambientali. La disciplina del comma 1 va letta oggi in coordinamento con gli strumenti della pianificazione urbanistica richiamati dalla l.r. 19/2023.
Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale
La legge istituisce una certificazione volontaria di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, finalizzata a valutare sia il progetto sia l’edificio realizzato secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali. La certificazione ricomprende anche la certificazione energetica obbligatoria prevista dal d.lgs. 192/2005.
La certificazione può essere richiesta anche per gli edifici esistenti. Il certificato è rilasciato, su richiesta del proprietario o del soggetto attuatore, da un professionista terzo rispetto a progettazione e direzione lavori, accreditato secondo il sistema regionale. Il certificato o una targhetta di efficienza energetica deve essere esposto all’esterno dell’edificio; copia del certificato va trasmessa alla Regione e al Comune competente.
La Giunta regionale disciplina e aggiorna le procedure, la modulistica, i controlli e il sistema di accreditamento dei certificatori. Sono previsti controlli a campione sui requisiti dei soggetti accreditati e accertamenti e ispezioni sui progetti e sugli edifici in corso d’opera o entro cinque anni dalla fine lavori dichiarata.
Linee guida per la valutazione della sostenibilità
Le linee guida regionali, approvate nel rispetto del d.lgs. 192/2005, costituiscono il sistema tecnico di valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici residenziali e non residenziali. Esse servono a certificare il livello di sostenibilità, a graduare le priorità e gli incentivi economici e a fissare soglie minime sotto le quali non è possibile rilasciare certificazioni né accedere a contributi e incentivi.
Il sistema di valutazione considera, in particolare:
- qualità ambientale degli spazi esterni;
- risparmio delle risorse naturali;
- riduzione dei carichi ambientali;
- qualità ambientale degli spazi interni;
- qualità della gestione dell’edificio;
- integrazione con la mobilità pubblica.
Le linee guida devono consentire l’attribuzione di un punteggio prestazionale al singolo edificio e includere la prestazione minima di riferimento, i criteri di ponderazione dei requisiti, l’analisi del sito, i sistemi di calcolo o verifica e la modulistica, anche informatizzata.
Contributi regionali e fondo di rotazione
La Regione concede contributi:
- a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili, in misura proporzionale al livello di sostenibilità raggiunto e nei limiti delle risorse disponibili;
- per sostenere gli oneri della certificazione;
- agli enti locali per promuovere concorsi di progettazione;
- agli enti locali, fino al 70% della spesa ammissibile, per adottare cartografie tematiche sui rischi ambientali, naturali, climatici, sul soleggiamento, sui regimi delle acque e sulle biomasse.
È inoltre istituito un fondo di rotazione, anche tramite convenzioni con istituti di credito, per agevolare l’acquisto degli immobili oggetto della legge riducendo gli oneri finanziari. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi e per la gestione del fondo.
Nella concessione di finanziamenti europei, statali e regionali per realizzazione o recupero di immobili, va riconosciuta priorità agli interventi conformi alla legge.
Incentivi comunali
I Comuni, secondo i criteri regionali, possono prevedere riduzioni degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, nonché incrementi volumetrici fino al 15% negli edifici con prestazioni energetico-ambientali più elevate. Possono essere previste anche altre forme di incentivazione.
Gli incentivi devono essere proporzionati al livello di sostenibilità raggiunto e sono cumulabili con altri contributi previsti dalla legge. Per il recupero del patrimonio edilizio esistente con tecniche di edilizia sostenibile, gli incentivi e gli incrementi volumetrici possono essere aumentati del 50%.
Sportello informativo
La Regione realizza e gestisce uno sportello informativo sull’edilizia sostenibile, anche tramite convenzioni con enti presenti sul territorio. Lo sportello serve alla diffusione dei criteri di sostenibilità e al supporto per il rilascio della certificazione.
Sanzioni e decadenza
I soggetti accreditati per la certificazione decadono dall’accreditamento se vengono meno i requisiti oppure se attestano falsamente la correttezza della certificazione o la conformità delle opere al progetto. In tali casi la Regione revoca la certificazione e il Comune applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile dovuto ai maggiori volumi realizzati.
Sono inoltre revocati gli eventuali contributi e incentivi concessi ai sensi della legge.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve trasmettere all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della legge trascorsi due anni dall’entrata in vigore e poi almeno ogni due anni. La relazione deve dare conto di contributi, strumenti cartografici, fondo di rotazione, incentivi comunali, impatto sul mercato e sulle imprese, formazione dei professionisti certificatori e criticità applicative.
Disposizioni transitorie e attuative
Per quanto non previsto dalla legge si applica il d.lgs. 192/2005. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare le linee guida per gli edifici residenziali, stabilire criteri e modalità dei contributi e degli incentivi e predisporre il programma di formazione professionale.
Entro un anno deve inoltre predisporre il capitolato tipo e il prezzario, definire sistema e procedure di certificazione e adottare le linee guida per gli edifici non residenziali.
L’uso delle tecniche e dei materiali di edilizia sostenibile è consentito anche per gli interventi nel territorio agricolo disciplinati dalla l.r. 13/1990, nei comuni che abbiano effettuato il censimento previsto, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche limitative, restando ferme le tutele per gli edifici di valore storico e architettonico.
Aspetti finanziari
La legge rinvia alle leggi finanziarie regionali, a partire dal 2009, la determinazione della spesa necessaria per l’attuazione degli interventi, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le somme sono iscritte nei capitoli di bilancio istituiti dalla Giunta per la gestione del Programma operativo annuale.
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