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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26648/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare (divieto di dimora nel Comune di Napoli) imposta in relazione al reato di ricettazione. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e carenza e illogicità della motivazione, che avrebbe indebitamente rilevato l'appartenenza dell'imputato al movimento CasaPound, senza pertinenza con il reato di ricettazione, e non avrebbe adeguatamente valutato lo stato di incensuratezza e il rispetto delle prescrizioni; (ii) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione, essendo il divieto motivato con il fatto che Napoli è il luogo dei fatti e dove l'imputato potrebbe incontrare i correi, mentre i coimputati risultavano anch'essi sottoposti a misure cautelari e le eventuali azioni violente potrebbero essere compiute anche fuori dal territorio napoletano.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure miravano a una rivalutazione in fatto della discrezionalità del giudice delle misure in ordine al pericolo di reiterazione, materia sottratta al controllo di legittimità salvo la verifica che la motivazione esamini le deduzioni dell'istante e presenti un collegamento logico congruo. La Corte ha ritenuto che non emergessero specifici profili di illegittimità o fratture logiche nel percorso motivazionale del Tribunale e che fosse legittimo considerare il contesto relazionale (anche l'inserimento nel movimento CasaPound) quale elemento indicativo del rischio di commettere reati analoghi contro il patrimonio, eventualmente con azioni violente. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    richiami procedurali: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto per mancata richiesta di trattazione orale nei termini

  • art. 611 c.p.p.

    ulteriore richiamo procedurale sull'assenza di trattazione orale

  • art. 274 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ricorda che in cassazione non è consentita una rivalutazione della discrezionalità cautelare salvo il controllo sulla presenza e coerenza della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 1 n. 2525 del 29/05/1992, Rv. 191026; Sez. 1 n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922

    principi richiamati circa i limiti del controllo di legittimità sull'apprezzamento dei fatti e sulla motivazione dei provvedimenti cautelari

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina in sede di legittimità la valutazione discrezionale dei giudici del merito circa la sussistenza del pericolo di reiterazione; controlla solo la presenza, completezza e congruità logica della motivazione.
  • Per rendere efficace un ricorso di legittimità contro misure cautelari occorre indicare specifici vizi di motivazione (omissioni, contraddizioni insanabili o violazioni di legge), non semplicemente chiedere una diversa valutazione degli elementi di fatto.
  • Il pericolo di reiterazione può essere valutato con riferimento a reati 'analoghi' e non necessariamente identici a quello per cui si procede; il contesto relazionale e associativo dell'imputato può essere ritenuto rilevante nella valutazione del rischio.
  • L'uso di elementi personali o aggregativi (es. appartenenze politiche o associative) può essere considerato legittimo se adeguatamente motivato e collegato al rischio concreto di commissione di reati, altrimenti costituisce censurabile motivazione generica.
  • Se non si richiede la trattazione orale nei termini processuali, il procedimento può svolgersi in contraddittorio scritto ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p.; infine, l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e ammenda ex art. 616 c.p.p.

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