Cassazione Civile, Ordinanza n. 15449/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite traeva origine da un'azione proposta nel luglio 2019 dal fallimento di una società in liquidazione contro due persone fisiche, chiedendo la restituzione delle somme da esse percepite in esecuzione di due atti di transazione stipulati il 12 gennaio 2016. Il Tribunale di Padova aveva dichiarato la nullità per simulazione assoluta dei due atti di transazione e aveva condannato i convenuti alla restituzione delle somme, oltre interessi. La Corte d'appello di Venezia aveva rigettato l'appello principale e confermato integralmente la decisione. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ma prima dell'udienza interveniva rinuncia all'azione nei confronti della controricorrente, accettata da quest'ultima, con conseguente definizione convenzionale della controversia in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia all'azione intervenuta tra le parti e della relativa accettazione da parte della controricorrente, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha quindi rilevato che, in presenza di un accordo convenzionale che definisce la controversia nel corso del giudizio di legittimità, non si configura una delle ipotesi di decisione tipizzate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c., né un inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate in ragione della composizione stragiudiziale della lite, ritenuta grave ed eccezionale ragione.
Norme richiamate
richiamato per escludere che la definizione convenzionale della lite rientri nelle tipologie decisorie ivi previste
richiamato per escludere la riconducibilità del caso alle decisioni previste dalla norma
richiamato per escludere la riconducibilità del caso alle decisioni previste dalla norma
art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
utilizzato per rinviare alla motivazione di Cass. Sez. U n. 8980/2018
Cass. Sez. U, sent. n. 8980 del 11/04/2018
richiamata quale precedente di legittimità sul principio della cessazione della materia del contendere in caso di definizione convenzionale della controversia nel giudizio di cassazione
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono convenzionalmente la controversia mediante rinuncia e accettazione, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere, in presenza di accordo stragiudiziale sopravvenuto, comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- Una definizione negoziale della lite in cassazione non va qualificata come inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché non esprime un disinteresse delle parti alla decisione ma la sopravvenuta eliminazione dell'oggetto del contendere.
- La composizione stragiudiziale della controversia può integrare grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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