Sentenza del 28/12/2016 n. 27101 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al 1999, con cui l'Agenzia aveva rettificato i ricavi dichiarati applicando i parametri e richiesto maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP, contributi previdenziali e sanzioni. Ha contestato, tra l'altro, l'applicazione dei parametri nonostante il cambiamento dell'attività esercitata nel corso dell'anno, il difetto assoluto di motivazione dell'avviso e l'utilizzo di una motivazione nuova e diversa introdotta dall'Ufficio soltanto nel giudizio. Secondo il contribuente, l'avviso si fondava esclusivamente sullo scostamento aritmetico tra ricavi dichiarati e ricavi parametrati, senza considerare le sue giustificazioni, tra cui il fatto che circa l'80% della fatturazione provenisse da commesse pubbliche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, relativi all'omessa pronuncia della CTR sul difetto assoluto di motivazione dell'avviso di accertamento, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della CTR di Genova e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, affinché esamini il profilo motivazionale dell'avviso alla luce del principio secondo cui un accertamento fondato sui parametri deve essere adeguatamente motivato e deve confrontarsi con le deduzioni difensive del contribuente. La CTR dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una definizione definitiva della debenza delle imposte, ma il contribuente ha ottenuto l'annullamento della precedente sentenza favorevole all'Agenzia e il riesame della controversia.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 179-189
Disciplina l'accertamento basato sui parametri e le relative condizioni di applicazione; il contribuente ne ha invocato anche la causa di esclusione collegata alla modifica dell'attività nel corso del periodo d'imposta.
D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4
Prevede ipotesi di esclusione dall'applicazione degli strumenti presuntivi, tra cui, secondo la prospettazione del ricorrente, la modifica dell'attività esercitata durante l'anno.
Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10
Rileva per la disciplina degli studi di settore e dei parametri; l'utilizzo di tali strumenti richiede il rispetto delle condizioni normative e un adeguato confronto con la situazione concreta del contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, lett. d)
Riguarda l'accertamento analitico-induttivo dei redditi. La sentenza ribadisce che i parametri non possono essere utilizzati in modo meramente automatico e isolato, senza considerare la concreta attività economica e le giustificazioni offerte.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Impone la motivazione dell'avviso di accertamento. Quando l'accertamento si fonda su presunzioni o parametri, la motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dall'Amministrazione e confrontarsi con le difese del contribuente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Stabilisce l'obbligo di motivazione degli atti tributari. L'avviso non può limitarsi a indicare lo scostamento parametrico, ma deve spiegare le ragioni della pretesa e considerare gli elementi forniti dal contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per Cassazione dedotti dal contribuente, tra cui violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale.
Massime di principio
- Un accertamento fondato esclusivamente su parametri o altri strumenti statistici non può essere automatico: l'Amministrazione deve considerare la concreta realtà dell'impresa e gli elementi giustificativi forniti dal contribuente.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale negli accertamenti parametrizzati; le deduzioni presentate devono essere esaminate e la loro eventuale reiezione deve essere motivata.
- L'avviso di accertamento deve indicare il percorso logico e giuridico che conduce alla maggiore pretesa. La semplice indicazione dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati può integrare un difetto di motivazione.
- L'Amministrazione e il giudice non possono sostituire in corso di causa la motivazione originaria dell'avviso con una ragione nuova, perché ciò altera il titolo della pretesa e limita il diritto di difesa.
- In caso di cambiamento dell'attività durante il periodo d'imposta, occorre verificare concretamente se ricorra una causa normativa di esclusione dai parametri o dagli studi di settore e quale attività sia stata effettivamente prevalente.
- La Cassazione, quando rileva un difetto di motivazione o un'omessa pronuncia, può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice tributario, senza stabilire direttamente l'importo delle imposte dovute.
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