Cassazione Penale, Sentenza n. 27157/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per reati sessuali pronunciata dal G.i.p. di Siracusa, poi rideterminata nella misura di anni due e mesi uno di reclusione a seguito dell'applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024. Il condannato ha promosso incidente di esecuzione chiedendo che fosse concessa la sospensione condizionale della pena, con gli effetti e le eventuali prescrizioni previste dall'art. 165 c.p., sostenendo che il beneficio non era stato concesso in cognizione per effetto del precedente limite di pena e che, comunque, erano stati avviati o accettati percorsi trattamentali. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) erronea applicazione della sentenza costituzionale n. 208 del 2024, assumendo che la decisione del giudice dell'esecuzione dovesse consentire il recupero del beneficio anche quando la cognizione non lo aveva concesso non solo per il superamento del limite di pena, ma anche perché subordinato a presupposti trattamentali; 2) errata interpretazione dell'art. 165 c.p., sostenendo che la norma richiede la partecipazione a percorsi già avviati o comunque accettati, e che nel caso vi era adesione dell'interessato; 3) vizio di motivazione per omesso esame della concreta non concedibilità del beneficio e della situazione personale attuale, in contrasto con la ratio della pronuncia costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la possibilità per il giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale dopo la rideterminazione della pena opera solo quando, in cognizione, il beneficio non sia stato concesso perché precluso dal limite legale di pena; se invece il giudice di merito ha già espresso una prognosi negativa sulla concedibilità del beneficio, anche silenziosamente ma in un contesto in cui il beneficio era astrattamente concedibile, non vi è spazio per una nuova valutazione in esecuzione, che non può trasformarsi in un riesame del giudizio ex art. 163 c.p. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il beneficio era astrattamente concedibile già in cognizione, poiché l'imputato era infraventunenne e la pena, anche prima della riduzione, rientrava nel limite applicabile; pertanto la mancata impugnazione del capo relativo al beneficio e l'adesione alla riduzione premiale hanno consolidato la scelta di non rimettere in discussione quel punto. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte li ha ritenuti infondati perché l'art. 165, comma 5, c.p. impone, per i reati ivi elencati, la subordinazione obbligatoria della sospensione condizionale alla partecipazione e al positivo completamento di percorsi di recupero presso enti o associazioni indicate dalla norma; la definizione del percorso, dei tempi e delle modalità spetta al giudice della cognizione, mentre al giudice dell'esecuzione resta solo la verifica dell'effettiva partecipazione secondo quanto stabilito in sentenza. Nel caso di specie, poiché all'epoca dei fatti la disposizione era già vigente e in sentenza risultava che non era stato avviato alcun percorso trattamentale, la doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere con impugnazione avverso la sentenza di cognizione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto l'oscuramento dei dati sensibili.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
La rideterminazione della pena conseguente al rito abbreviato e alla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale rileva come base per valutare i benefici; il giudice dell'esecuzione può intervenire solo per recuperare benefici non concedibili in cognizione per il superamento dei limiti di pena.
art. 676, comma 3-bis, c.p.p.
Norma dichiarata parzialmente illegittima in via consequenziale nella parte in cui non consentiva al giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione della pena e la non menzione quando il giudice della cognizione non vi aveva potuto provvedere per l'eccessiva pena.
art. 163 c.p.
Definisce i limiti di pena per la concedibilità della sospensione condizionale; il giudice dell'esecuzione non può riesaminare il merito del giudizio prognostico se questo era già stato compiuto in cognizione.
art. 165 c.p.
Per i reati elencati al comma 5, la sospensione condizionale è obbligatoriamente subordinata alla partecipazione e al superamento di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni; la definizione del percorso spetta al giudice della cognizione.
art. 165, comma quinto, c.p.
Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero...
La subordinazione ai percorsi di recupero è obbligatoria per i reati indicati; il giudice deve accertare e valutare il percorso e indicarne modalità e tempi, mentre l'esecuzione verifica l'adempimento.
art. 27 Cost.
Il principio di personalità della responsabilità penale impone l'individualizzazione della sanzione rispetto al singolo fatto e al singolo condannato; il giudizio di esecuzione può ospitare un frammento di cognizione per adeguare la pena alla situazione sopravvenuta.
art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Base per gli effetti consequenziali della dichiarazione di illegittimità costituzionale estesi ad altra disposizione collegata.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato solo nel dispositivo per l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
art. 609-bis c.p.p.
Nel testo compare come riferimento al reato, ma si tratta con evidenza di un richiamo non letterale/errore materiale rispetto al reato sessuale trattato; la decisione riguarda comunque un reato sessuale ricompreso nell'art. 165, comma 5, c.p.
art. 609-octies c.p.
Indicata come fattispecie di condanna nel caso concreto, rientrante tra i reati per i quali opera la disciplina dell'art. 165, comma 5, c.p.
Massime di principio
- La pronuncia della Corte costituzionale che consente al giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena opera solo quando il mancato riconoscimento del beneficio in cognizione sia dipeso esclusivamente dal superamento del limite legale di pena; se il giudice di merito ha già compiuto una valutazione negativa sulla concedibilità del beneficio, l'esecuzione non può riaprire il relativo giudizio prognostico.
- Quando la pena viene rideterminata sotto soglia per effetto di una disciplina sopravvenuta o dichiarata costituzionalmente illegittima, il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice di cognizione nella valutazione di merito sulla prognosi di non recidiva, salvo che tale valutazione non sia mai stata realmente compiuta perché impedita dal solo ostacolo quantitativo della pena.
- Per i reati espressamente indicati dall'art. 165, comma 5, c.p., la sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata alla partecipazione e al positivo esito di specifici percorsi di recupero; la scelta del percorso e la sua scansione temporale costituiscono oggetto della decisione di cognizione, non di una successiva rivalutazione in sede esecutiva.
- Se, al momento della decisione di primo grado, i presupposti per l'applicazione delle prescrizioni trattamentali erano già astrattamente deducibili e la questione non è stata impugnata, la doglianza non può essere recuperata attraverso un incidente di esecuzione volto a ottenere la sospensione condizionale.
- Il giudizio di esecuzione può assumere una funzione integrativa o correttiva della statuizione sulla pena solo nei limiti in cui serva a conformare il giudicato a una situazione sopravvenuta o a rimuovere un impedimento normativo; non può diventare uno strumento surrettizio di impugnazione del merito ormai irrevocabile.
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