Sentenza n. 16140/2026 - Roma, Sezione 4
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza presentata al momento della richiesta di protezione internazionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell’Interno sulla propria istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142/2015, formulata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorso era stato portato in camera di consiglio anche per la trattazione di un’istanza cautelare incidentale. Prima della decisione, l’Amministrazione ha comunicato di avere accolto il ricorrente presso il Centro di Accoglienza Straordinario di Fiano Romano.
La decisione
Il TAR, ricorrendone i presupposti e sentite le parti, ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l’Amministrazione ha emanato il provvedimento richiesto e l’accoglienza presso il CAS di Fiano Romano ha soddisfatto pienamente l’interesse azionato. Ha compensato le spese di lite, ammesso definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquidato al difensore euro 991,90, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli altri oneri di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata
La disposizione consente di definire il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, in sede cautelare, se ricorrono le condizioni temporali e processuali indicate e le parti sono sentite.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, data l'intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell'interesse fatto valere dal ricorrente
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e questo soddisfa pienamente l’interesse del ricorrente.
art. 130 d.P.R. 115/2002
una ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, il quale prevede che, con riferimento al gratuito patrocinio, gli importi determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 siano oggetto di dimezzamento
Per la liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato, gli importi determinati secondo i parametri professionali sono dimezzati.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio, l’Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e tale atto soddisfa pienamente l’interesse fatto valere, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In presenza dei presupposti dell’art. 60 c.p.a., il giudice può definire il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio durante la trattazione della domanda cautelare, dopo aver verificato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentito le parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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