Ordinanza n. 207/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione/diffida intestata al Comune di Laigueglia, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente, Patrimonio e Demanio Marittimo, Arch. -OMISSIS-, prot.n. -OMISSIS- del 28 maggio 2026, recante “Erronea presentazione comunicazione d’inizio attività prot. n. -OMISSIS- del 20/05/2026 e precisazione circa l’inefficacia della concessione demaniale marittima -OMISSIS-” (doc. 1); - della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara” – nella parte in cui, nell’individuare i lotti di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, non ha previsto anche quella di cui era titolare la -OMISSIS- -OMISSIS- e contraddistinta con il -OMISSIS- successivamente sempre rinnovata dall’Amministrazione comunale (doc. 2); - della determinazione n.-OMISSIS-del Settore Urbanistica del 15 maggio 2026, a firma del Responsabile Arch. -OMISSIS- – recante “Procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara” – nella parte in cui, nell’individuare i compendi demaniali e nell’indire la procedura di gara, ha omesso di inserire anche quella di cui era titolare -OMISSIS- -OMISSIS- e contraddistinta con -OMISSIS-, successivamente sempre rinnovata dall’Amministrazione comunale (doc. 3); - della determinazione n. -OMISSIS- del Settore Urbanistica del 15 maggio 2026, a firma del Responsabile Arch. -OMISSIS- – recante “Proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime dei compendi (lotti) oggetto delle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 per autorizzare l’occupazione temporanea e straordinaria di aree demaniali marittime in corso di procedura di gara”, nella parte in cui, nell’individuare i compendi demaniali oggetto di proroga tecnica, ha omesso di inserire anche quella di cui era titolare la -OMISSIS- -OMISSIS- e contraddistinta con il n. -OMISSIS-(doc. 4); - nonché per il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi derivanti dalla mancata concessione della proroga tecnica per la stagione balneare 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali che hanno escluso da una procedura di gara un’area demaniale occupata da un chiosco abusivo e non hanno disposto la proroga tecnica della relativa concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore concessionario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale del 28 maggio 2026, la deliberazione di Giunta e le determinazioni del 15 maggio 2026 relative all’indizione della gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime e alla proroga tecnica delle concessioni ammesse alla gara, chiedendo anche il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata proroga per la stagione balneare 2026. Ha contestato, in particolare, l’omessa inclusione del chiosco tra le aree contendibili mediante gara e l’omessa proroga tecnica della concessione. Dalla ricostruzione del giudice emerge che la concessione era scaduta, il chiosco era abusivo ed era stato colpito da ordinanza di demolizione, la cui efficacia era tornata attuale dopo l’estinzione del precedente giudizio cautelare. Il manufatto risultava inoltre incompatibile con il vigente PRG. Il ricorrente, gestore anche di uno stabilimento balneare adiacente, aveva erroneamente indicato il chiosco come compreso nell’area di tale diversa concessione, inducendo il Comune a precisare l’autonomia dei due titoli.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha riservato alla cognizione piena la verifica della legittimazione attiva del ricorrente. Ha ritenuto prima facie legittima l’esclusione del chiosco dalla gara, perché il manufatto era abusivo, contrario al PRG e, per quanto risultava, non sanabile neppure mediante accertamento di conformità; un eventuale nuovo concessionario sarebbe stato comunque tenuto alla demolizione. È stata esclusa, allo stato, anche la disparità di trattamento rispetto ad altri chioschi, non essendo stata dimostrata la loro abusività e potendo gli stessi essere stati eventualmente condonati. L’istanza cautelare è stata invece accolta limitatamente alla mancata proroga tecnica, in considerazione del grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla stagione estiva in corso. Il Comune dovrà quindi rilasciare la proroga tecnica della concessione relativa al chiosco, con efficacia massima sino al 31 ottobre 2026. La misura è stata ritenuta compatibile con l’indizione della gara, temporalmente limitata, non lesiva di altri soggetti e non impeditiva dell’esercizio dei poteri sanzionatori edilizi comunali. La trattazione del merito è stata fissata al 20 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 45-bis cod. nav.
gestore ai sensi dell’art. 45-bis cod nav
La disposizione è richiamata per qualificare il ricorrente come gestore della concessione demaniale marittima.
art. 4 l. 118/2022
Procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ai sensi art. 4 della legge 118/2022
Costituisce la base normativa della procedura comunale di assegnazione mediante gara delle concessioni demaniali marittime.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma non è espressamente citata nel testo; l’ordinanza di demolizione è richiamata quale elemento che conferma l’abusività del manufatto. Pertanto non viene indicata come normativa decisiva espressamente citata.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’esclusione dalla gara di un’area demaniale occupata da un manufatto abusivo e incompatibile con lo strumento urbanistico può essere ritenuta prima facie legittima quando l’abuso non risulti sanabile e l’eventuale nuovo concessionario sarebbe comunque obbligato alla demolizione.
- La mancata dimostrazione dell’abusività dei manufatti assunti come termine di comparazione impedisce, in sede cautelare, di configurare una disparità di trattamento rispetto a un manufatto del ricorrente la cui abusività e incompatibilità urbanistica risultino documentate.
- La proroga tecnica di una concessione demaniale può essere disposta cautelarmente, anche in presenza di una concessione scaduta, quando sia già stata indetta la gara per il nuovo affidamento, la proroga sia adeguatamente motivata e limitata al tempo strettamente necessario, e ricorra un grave pregiudizio derivante dall’imminenza o dal corso della stagione di esercizio.
- La proroga tecnica temporalmente limitata non preclude l’esercizio dei poteri sanzionatori edilizi dell’amministrazione, né impedisce che il bene rientri nella disponibilità pubblica alla scadenza della misura.
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