Sentenza del 20/04/2016 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Novara
Cartella di pagamento - Notifica - Servizio postale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella esattoriale fosse stata notificata invalidamente, presumibilmente per l'assenza di una distinta relata di notifica o per il fatto che la notificazione fosse stata eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notifica della cartella può essere effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica. In questa modalità, l'attività è integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale; la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento. L'avviso di ricevimento attesta sia l'esecuzione della notificazione su richiesta del soggetto legittimato sia la corrispondenza tra destinatario e consegnatario.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma consente una modalità di notificazione semplificata e autonoma, direttamente eseguita dal concessionario tramite il servizio postale, senza l'intervento necessario di un ufficiale giudiziario o di una distinta relata di notifica.
Massime di principio
- La cartella esattoriale può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- Quando viene utilizzata questa modalità, non è necessaria una separata relata di notifica: l'avviso di ricevimento svolge funzione probatoria dell'avvenuta notificazione.
- La notifica si considera perfezionata, per il destinatario, alla data di effettiva ricezione indicata nell'avviso di ricevimento.
- L'avviso di ricevimento deve consentire di verificare l'identità del destinatario o consegnatario e l'esecuzione dell'invio su iniziativa del soggetto legittimato.
- La contestazione fondata esclusivamente sull'assenza della relata o sull'invio diretto da parte del concessionario, in presenza di un regolare avviso di ricevimento, tende a non essere accolta.
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