Sentenza n. 12848/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PROVVEDIMENTO DI INIDONEITA' ACCERTAMENTI PSICOFISICI MINISTERO DELLA DIFESA DIREZ. GEN. PERS. MIL CENTRO SELEZIONE DI ROMA Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\1\2026 : MOTIVI AGGIUNTI RICORSO 14916/2025 IMPUGNAZIONE GRADUATORIA DI MERITO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inidoneità agli accertamenti psicofisici e, con motivi aggiunti, graduatoria di merito del concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di 6500 volontari in ferma iniziale, 3° blocco 2025, è stato dichiarato inidoneo per la diagnosi di vitiligine diffusa degli arti superiori. Ha dedotto l'illegittimità del giudizio di inidoneità e ne ha chiesto l'annullamento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale. Nel corso del giudizio il Collegio ha disposto una verificazione, affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, la quale ha accertato l'idoneità psicofisica del candidato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base dell'esito positivo della verificazione. L'Organo verificatore ha accertato l'idoneità psicofisica del candidato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale; il Collegio ha ritenuto tale accertamento fondato su rigoroso metodo scientifico e apparentemente esente da illogicità o irrazionalità, senza ravvisare ragioni per discostarsene. Ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e, nei limiti dell'interesse del ricorrente, la graduatoria impugnata. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, nonché alle spese di verificazione, liquidate in euro 500.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti e discussione in camera di consiglio.
art. 27, comma 2, c.p.a.
accoglimento della domanda cautelare, in via interinale ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.a.
Ha costituito la base per l'ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell'iter concorsuale nella fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo relativo a un giudizio di inidoneità psicofisica concorsuale, l'accertamento tecnico disposto dal giudice può fondare l'annullamento dell'esclusione quando riconosca l'idoneità del candidato e risulti condotto con rigoroso metodo scientifico, senza profili di illogicità o irrazionalità apparente.
- Quando la verificazione accerta l'idoneità psicofisica del candidato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, e il giudice non ravvisa ragioni per discostarsi dalle relative conclusioni, il provvedimento di inidoneità deve essere annullato.
- L'annullamento del provvedimento di esclusione può comportare, nei limiti dell'interesse del candidato, anche l'annullamento della graduatoria di merito successivamente impugnata con motivi aggiunti.
- Le spese della verificazione possono essere poste a carico dell'amministrazione soccombente quando l'accertamento tecnico abbia avuto esito favorevole al ricorrente e sia stato determinante per la decisione.
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