Sentenza del 14/12/2015 n. 2211 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Processo tributario - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - Ammissibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o l'autocertificazione è stata ritenuta inammissibile e non utilizzabile come prova nel processo tributario. Non essendo indicati nel testo né le parti né l'esito complessivo del ricorso, non è possibile precisare se il ricorso sia stato integralmente accolto o respinto; quanto al motivo specifico, la posizione di chi intendeva avvalersi dell'autocertificazione è risultata soccombente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità, nel processo tributario, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di un'autocertificazione prodotta per dimostrare fatti rilevanti ai fini della decisione. La sentenza afferma che tali dichiarazioni, pur potendo avere efficacia certificativa e probatoria in specifici procedimenti amministrativi, non possono essere utilizzate nel processo tributario. Esse si avvicinano infatti a una prova testimoniale formata unilateralmente, mentre l'art. 7 del D.lgs. 546/1992 pone il divieto di giuramento e prova testimoniale nel giudizio tributario.
Norme richiamate
Art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Divieto di giuramento e prova testimoniale nel processo tributario
La norma è interpretata come un limite all'ingresso nel processo tributario di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e autocertificazioni, quando siano utilizzate per introdurre una prova assimilabile a quella testimoniale.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituiscono, di regola, prova utilizzabile per dimostrare fatti controversi.
- L'efficacia riconosciuta a tali dichiarazioni nei procedimenti amministrativi non si trasferisce automaticamente nel giudizio tributario.
- Le dichiarazioni provenienti unilateralmente dalla parte non possono aggirare il divieto di prova testimoniale previsto dall'art. 7 del D.lgs. 546/1992.
- I fatti rilevanti devono essere dimostrati, per quanto possibile, mediante documentazione oggettiva e altri mezzi istruttori ammessi dal processo tributario.
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