Sentenza del 13/01/2020 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Tributi locali - IMU - esenzione per l'"abitazione principale" - coniugi - residenza anagrafica in comuni diversi - spettanza - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento IMU n. 628/2017 per l'annualità 2012 relativo al recupero di una differenza d'imposta in quanto era stata riconosciuta l'agevolazione per 'abitazione principale' sia per l'immobile di proprietà del ricorrente sia per quello della coniuge, ubicati in comuni diversi. Procedimentalmente il Comune contestava anche la nullità dell'atto per firma di funzionario sospeso e la presunta prescrizione dell'imposta 2012.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha accolto l'appello del Comune: ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso di accertamento (la sospensione disciplinare del funzionario era stata in un periodo antecedente la data di emissione dell'atto), ha escluso l'applicabilità della doppia agevolazione senza prova della reale e abituale dimora anagrafica presso gli immobili dichiarati come abitazione principale e ha rilevato che il contribuente non ha fornito prove, limitandosi ad affermare una insanabile frattura coniugale. Inoltre ha richiamato la mancata riproposizione in appello della questione della prescrizione, ritenendola rinunciata. Conseguentemente l'appello del Comune è stato accolto e il contribuente condannato alle spese di soccombenza (euro 800 oltre accessori per ogni grado).
Norme richiamate
art. 13 D.L. n. 201/2011
comma 2: "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile"
La norma richiede per l'agevolazione che il possessore e il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nello stesso immobile; la disposizione è interpretata in senso restrittivo: la dimora deve essere reale e abituale e il beneficio non spetta in presenza di doppia situazione non adeguatamente provata, anche se gli immobili sono in comuni diversi.
Legge 549/1995
Consente la firma sostituita con indicazione a stampa; la mancata autografia non invalida l'atto se dagli elementi contenuti nell'atto è possibile accertarne l'attribuibilità all'autore.
Legge 296/2016
Fissa termini transitori per la decadenza/ prescrizione degli accertamenti; il Comune ha sostenuto la regolare tempestività della notifica entro i termini previsti dalla normativa transitoria.
art. 56 D.Lgs. n. 546/1992
Stabilisce che nelle impugnazioni in appello le parti devono riproporre le questioni non esaminate o ritenute assorbite in primo grado; in assenza di riproposizione si considera che la parte abbia rinunciato al riesame e la questione forma giudicato interno.
art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 91 c.p.c.
Richiamati in tema di liquidazione delle spese di lite: la CTR ha liquidato le spese riconducendole a valori prossimi ai minimi di scaglione.
Massime di principio
- Per usufruire dell'esenzione IMU per 'abitazione principale' è necessario dimostrare sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nel medesimo immobile; la mera dichiarazione non basta.
- In caso di coniugi con residenze anagrafiche disgiunte e immobili in comuni diversi, il beneficio non è automaticamente riconosciuto ad entrambi: occorre prova della reale e abituale dimora per ciascun immobile che si pretende agevolare.
- La situazione di rottura del rapporto coniugale (es. trasferimento anagrafico per separazione di fatto) non vale di per sé come prova dell'abitualità della dimora; il contribuente ha l'onere di fornire elementi probatori concreti.
- La notifica mediante servizio postale si perfeziona, ai fini del Comune, con la consegna dell'atto all'ufficio postale (principio di scissione soggettiva del procedimento notificatorio).
- La firma sostituita con indicazione a stampa è ammessa e l'assenza dell'autografia non invalida l'atto se ne è comunque verificabile l'attribuibilità.
- Questioni relative a prescrizione o altri motivi non esaminati in primo grado devono essere riproposte in appello; in caso contrario si considerano rinunciate.
Testo integrale
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