Sentenza n. 14751/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari, disposta per assenza dal territorio dell'Unione superiore a dodici mesi consecutivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo: violazione ed errata applicazione dell'art. 9, comma 7, lettera d), e dell'art. 39 del d.lgs. 286/1998, carenza assoluta dei presupposti e dell'istruttoria, poiché l'assenza dall'Italia sarebbe stata determinata, durante la minore età, da difficoltà economiche e logistiche della famiglia nonché da esigenze di istruzione e formazione nel Paese d'origine; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto e contraddittorietà della motivazione; infine, violazione dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 286/1998, incompetenza per materia e erronea indicazione del TAR quale giudice competente, sostenendo che la revoca di un permesso rilasciato per motivi familiari avrebbe dovuto essere contestata davanti al giudice ordinario. La Questura ha documentato l'uscita dal territorio italiano il 2 aprile 2017 e il rientro il 9 maggio 2019, nonché il successivo rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il successivo rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ha consentito al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. L'assenza dal territorio dell'Unione dal 2 aprile 2017 al 9 maggio 2019 integra il presupposto previsto dall'art. 9, comma 7, lettera d), del d.lgs. 286/1998, ossia l'assenza per dodici mesi consecutivi; la motivazione della revoca è stata quindi ritenuta congrua e adeguata. Le ragioni economiche, di studio o di formazione addotte per giustificare l'allontanamento non incidono sul presupposto oggettivo della revoca. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi
L'assenza dal territorio dell'Unione per almeno dodici mesi consecutivi costituisce presupposto sufficiente per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; le ragioni personali dell'allontanamento non assumono rilievo ai fini della sussistenza del presupposto.
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
È stato invocato dal ricorrente per contestare l'indicazione del TAR quale giudice competente, ma la sentenza non accoglie tale censura né sviluppa una distinta decisione sulla competenza.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'atto è stata ritenuta congrua e adeguata, poiché fondata sull'accertata assenza dal territorio dell'Unione per oltre dodici mesi consecutivi.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prima di definire il giudizio.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittimamente disposta quando sia accertata l'assenza del titolare dal territorio dell'Unione per dodici mesi consecutivi, ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera d), del d.lgs. 286/1998.
- Ai fini della revoca fondata sull'assenza prolungata dal territorio dell'Unione, il presupposto rilevante è oggettivo e non viene meno per il fatto che l'allontanamento sia stato determinato da ragioni economiche, di studio, formazione o rientro nel Paese d'origine.
- Il successivo rilascio di un diverso titolo di soggiorno, idoneo a consentire al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione della precedente revoca e rende il ricorso improcedibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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