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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18235/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, con recuperi ai fini IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni, fondati su accertamento analitico-induttivo. La società impugnava l'atto: in primo grado la C.T.P. accoglieva solo in parte il ricorso, mentre in appello la C.T.R. riformava integralmente la decisione confermando le riprese dell'Amministrazione, in particolare quelle relative ai maggiori ricavi derivanti dalla presunta vendita "a nero" di merce asseritamente restituita e alla determinazione del ricarico. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 54 e 55 d.P.R. 633/1972, sostenendo che mancassero i presupposti per l'accertamento induttivo; (2) violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c. e 112 c.p.c., contestando l'ammissibilità dell'appello incidentale dell'Ufficio e la metodologia di calcolo del ricarico, ritenuta dalla C.T.R. correttamente impostata sull'analisi dei ricarichi e sulla media ponderata, non sulla media aritmetica semplice; (3) violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., deducendo che il recupero d'imposta sulla merce oggetto di note di credito fosse infondato, perché la merce sarebbe stata regolarmente rivenduta, e lamentando anche una asserita doppia imposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la C.T.R. aveva già motivato sulla sussistenza dei presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, fondandoli sull'inattendibilità complessiva della contabilità e sull'antieconomicità della gestione; il motivo mirava quindi a ottenere un nuovo giudizio di fatto in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che nel processo tributario l'appello incidentale dell'Ufficio può limitarsi a riproporre le ragioni già esposte in primo grado, e comunque la censura non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva affermato sia l'inattendibilità della media aritmetica semplice in presenza di merci disomogenee sia, in concreto, l'utilizzo della media ponderata da parte dell'Ufficio; la società opponeva solo una diversa ricostruzione fattuale. Parimenti inammissibile il terzo motivo, perché la contribuente si limitava a prospettare ipotesi e congetture non sorrette da specifiche risultanze, contrapponendo una ricostruzione alternativa dei fatti a quella accertata dall'Ufficio e recepita dalla C.T.R. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando essa risulti complessivamente inattendibile, ad esempio per antieconomicità della gestione.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di accertamento IVA; la Corte non entra nel merito perché i motivi sono dichiarati inammissibili.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di accertamento IVA; la Corte non entra nel merito perché i motivi sono dichiarati inammissibili.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non affronta il merito della doglianza per l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte reputa le censure inammissibili perché tendenti a sovvertire l'accertamento di fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte non ravvisa una violazione scrutinabile, perché la doglianza mira a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per asserita ultrapetizione o mancato contraddittorio sull'appello incidentale; la Corte respinge la censura osservando che l'appello incidentale dell'Ufficio era ammissibile.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario l'onere di impugnazione specifica è assolto anche se l'Amministrazione ripropone in appello le ragioni già svolte in primo grado a sostegno del proprio operato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove sono inammissibili, soprattutto quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo congruo sul punto.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando la contabilità, nel suo complesso, risulti inattendibile per elementi come l'antieconomicità della gestione.
  • Nel processo tributario l'appello dell'Amministrazione è specifico anche se ripropone le argomentazioni già svolte in primo grado, senza necessità di una diversa elaborazione rispetto alle difese precedenti.
  • La scelta del metodo di ricostruzione dei ricavi e del ricarico è censurabile in cassazione solo se si confronta realmente con la ratio della decisione di merito; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa e astratta dei fatti.
  • Le doglianze fondate su mere ipotesi, congetture o contestazioni generiche non sono idonee a scalfire un accertamento di merito sorretto da presunzioni e valutazioni fattuali già compiute dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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