Sentenza del 16/10/2019 n. 26150 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società consortile contestava l'avviso di pagamento relativo alle accise sull'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili e ceduta ai propri consorziati negli anni 2009-2013. Sosteneva che la qualifica di autoproduttore e l'esenzione prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera b), del Testo Unico Accise dovessero estendersi anche all'energia consumata dai consorziati, considerati parte della struttura consortile. Deduceva inoltre la violazione del principio di legittimo affidamento, poiché precedenti atti dell'Amministrazione doganale avrebbero riconosciuto l'esenzione, e lamentava l'omessa pronuncia su tale questione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione dall'accisa riguarda soltanto l'energia rinnovabile consumata direttamente dal soggetto autoproduttore e non quella ceduta a distinti soggetti giuridici, anche se consorziati. In relazione all'energia ceduta, la società consortile è qualificata come fornitrice ed è obbligata al pagamento dell'accisa. La nozione di autoproduttore prevista dal Decreto Legislativo n. 79 del 1999 non può estendere l'esenzione fiscale prevista dal Testo Unico Accise, poiché opera soltanto ai fini della disciplina del mercato elettrico. Il legittimo affidamento non esclude il tributo, ma può giustificare la non applicazione di sanzioni e interessi; nel caso concreto, gli atti precedenti non riguardavano in modo specifico la cessione ai consorziati e non costituivano un interpello vincolante. Le spese sono state compensate e la ricorrente è stata assoggettata al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 52, comma 3, lettera b) - Testo Unico Accise
Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
L'esenzione è di stretta interpretazione e opera esclusivamente per l'autoconsumo del soggetto che produce l'energia. Non si estende all'energia ceduta a soggetti terzi, anche se consorziati.
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 2, commi 1 e 2
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per gli ulteriori usi indicati dalla norma.
La definizione vale ai soli fini del decreto sulla disciplina del mercato elettrico e non individua i soggetti esonerati dalle accise. Non può quindi essere utilizzata per estendere l'esenzione fiscale ai consorziati.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10
La tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente costituisce principio generale dell'ordinamento tributario.
L'affidamento incolpevole derivante da indicazioni o prassi dell'Amministrazione normalmente esclude sanzioni e interessi, ma non l'obbligo di versare l'imposta. Solo circostanze eccezionali e specifiche possono incidere sulla debenza del tributo.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11
L'efficacia della risposta all'interpello vincola l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza.
L'effetto vincolante presuppone un interpello formalmente ammissibile e una risposta specifica sulla fattispecie sottoposta. Una risposta resa in un procedimento inammissibile o riferita a questioni diverse non impedisce all'Amministrazione di modificare la propria posizione.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 911
L'esenzione si applica anche all'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.
La disposizione, applicabile solo dal 2016, ha esteso l'esenzione alle cooperative, ma non ai consorzi e alle società consortili. Tale scelta normativa conferma, secondo la Corte, l'esclusione di questi ultimi dall'estensione dell'agevolazione.
Codice di procedura civile, articolo 112
Non vi è omessa pronuncia quando la questione risulta implicitamente respinta o assorbita dalla soluzione adottata dal giudice.
Codice di procedura civile, articolo 132, n. 4
Il giudice deve esporre concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza essere obbligato a esaminare espressamente ogni singola argomentazione incompatibile con la soluzione raggiunta.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali, soprattutto in materia di accise, sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a soggetti o operazioni non espressamente inclusi dalla norma.
- In una struttura consortile occorre distinguere tra energia consumata direttamente dal produttore, potenzialmente esente, ed energia ceduta a consorziati distinti, che costituisce fornitura imponibile.
- Una definizione contenuta in una normativa settoriale, come quella sul mercato dell'energia, non può automaticamente prevalere sulla disciplina tributaria se la norma stessa ne limita l'ambito applicativo.
- Il legittimo affidamento fondato su prassi, circolari o precedenti atti amministrativi generalmente non elimina l'imposta dovuta; può invece escludere sanzioni e interessi quando il contribuente abbia agito incolpevolmente.
- Per ottenere effetti vincolanti dall'Amministrazione è necessario presentare un interpello formalmente ammissibile e formulato sulla specifica operazione controversa. Atti relativi a licenze, cauzioni o verifiche quantitative non equivalgono necessariamente a una decisione vincolante sull'esenzione.
- Il fatto che l'Amministrazione abbia in passato adottato una prassi favorevole non le impedisce di correggerla se contraria alla legge, poiché l'obbligazione tributaria è indisponibile e soggetta alla riserva di legge.
- Quando una questione non è esaminata separatamente ma risulta incompatibile con la motivazione principale della sentenza, si può configurare un rigetto implicito e non un'omessa pronuncia.
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