Cassazione Penale, Sentenza n. 14872/2026 del 24/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per i reati di introduzione e cessione di stupefacenti. Il ricorrente deduceva: assenza di gravi indizi di colpevolezza (assenza di riscontri materiali come stecche, bonifici o dichiarazioni di acquirenti, e intercettazioni interpretabili ma non decisive); travisamento e interpretazione indebita delle intercettazioni da parte del Tribunale; illogicità e contraddittorietà nella valutazione del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.), con particolare rilievo alla mancanza di condotte successive che mostrino perdurante inserimento nel traffico e al tempo trascorso senza nuove condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mira a una diversa valutazione dei fatti e degli elementi indiziari (la sindacabilità in sede di legittimità è limitata a violazioni di norme o manifesta illogicità). Ha inoltre affermato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito e non è travisata in modo decisivo. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale: sono stati rilevati frequenti approvvigionamenti non compatibili con il solo uso personale, frasi e scambi che indicano destinazione alla cessione a terzi, precedenti penali e misure di prevenzione passate e l'operatività di un circuito criminoso interno ed esterno al carcere. Pertanto l'ordinanza di custodia cautelare è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Articolo richiamato nella contestazione penale (concorso di persone nel reato). Usato per descrivere il reato contestato ma non oggetto di specifica interpretazione cautelare nella sentenza.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti richiamata per la tipologia di reati contestati (detenzione e cessione di stupefacenti). La Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale ma prende atto della contestazione ai fini cautelari.
art. 80, comma 1, lett. g) d.P.R. 309/1990
Aggravante applicata nella contestazione; citata come parte della fattispecie contestata all'indagato.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudizio sulla gravità degli indizi. La Corte ricorda che la verifica della gravità indiziaria è soprattutto questione di fatto demandata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa il pericolo concreto di reiterazione, sulla base di precedenti, comportamenti e delle risultanze intercettive.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso è inammissibile quando si limita a rinnovare ricostruzioni di fatto; la Corte ha ritenuto che il primo motivo ricorsuale si risolvesse in una rivalutazione fattuale non consentita.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 22471/2015 e altre)
Principi richiamati: l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la sindacabilità in Cassazione è limitata ai casi di travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro misure cautelari non è ammessa una nuova valutazione dei fatti: i giudizi sulla gravità degli indizi e sull'interpretazione delle intercettazioni sono principalmente questioni di fatto di competenza del giudice di merito e sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
- Le intercettazioni, anche se criptiche, possono costituire base sufficiente per misure cautelari se il loro contenuto, letto nel complesso e nel contesto, indica approvvigionamenti ripetuti e destinazione alla cessione a terzi; la mancanza di riscontri materiali non esclude automaticamente la gravità indiziaria.
- Per valutare il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) rilevano non solo la temporalità degli eventi ma anche la personalità dell'indagato, precedenti penali, misure di prevenzione pregresse e la presenza di un 'sistema' criminale organizzato; il tempo trascorso senza reiterazione non è di per sé decisivo a escludere il pericolo.
- La difesa, per ottenere successo in Cassazione contro una misura cautelare, deve mirare a dimostrare violazioni di norme processuali o la manifesta illogicità/travisamento delle fonti probatorie piuttosto che proporre una semplice rivalutazione alternativa delle prove.
- Quando si contestano interpretazioni di intercettazioni, è strategico individuare errori di trascrizione, discrepanze oggettive o omissioni che rendano decisivo il travisamento della prova; altrimenti il giudice di merito ha ampia discrezionalità interpretativa.
- Per contrastare la valutazione del pericolo di reiterazione, è utile documentare elementi concreti di riabilitazione (certificazioni, percorsi terapeutici, pareri dei servizi, condotte positive) idonei a modificare la valutazione prognostica del giudice.
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