Sentenza n. 1050/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 11447 del 5.08.2021 del COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO di diffida a dare corso immediato ai lavori strutturali per la messa in sicurezza dell'immobile Torre de L'Omo Morto nonché del provvedimento prot. n. 8536 dell'11.06.2021 sempre del Comune di Castrignano del Capo contenente altra diffida e, ove occorra e nella parte in cui ribadisce la diffida alla esecuzione dei lavori, della nota prot. n. 8807 del 15.06.2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida comunale a eseguire con urgenza lavori strutturali di messa in sicurezza dell'immobile storico Torre de l'Omo Morto, unitamente alle precedenti diffide e alla nota confermativa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile storico risalente al XVI secolo e sottoposto a vincolo ministeriale, aveva manifestato la disponibilità a cederlo al Comune per finalità culturali e turistiche. Dopo una proposta comunale di acquisto, con successiva riduzione del prezzo sulla base della valutazione dell'Agenzia del Demanio, la ricorrente aveva comunicato l'accettazione della proposta il 24 giugno 2021. Nonostante ciò, il Comune aveva adottato il 5 agosto 2021 una diffida a eseguire entro sette giorni, in via d'urgenza, interventi di messa in sicurezza dell'immobile. Sono stati dedotti eccesso di potere per erronea presupposizione, violazione dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, sviamento, difetto di istruttoria e incompetenza. In particolare, la ricorrente ha contestato che il provvedimento fosse diretto alla conservazione storica del bene, anziché fondarsi adeguatamente su esigenze contingibili e urgenti di pubblica incolumità; ha inoltre evidenziato che il Comune non aveva considerato gli interventi manutentivi e di messa in sicurezza eseguiti dopo il 2017 sulla base delle indicazioni della Soprintendenza e che, a seguito dell'accettazione della proposta di acquisto, la legittimazione a eseguire gli interventi manutentivi si era trasferita al Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione dei presupposti del potere contingibile e urgente e al difetto di istruttoria, rilevando che la diffida appariva dichiaratamente preordinata alla conservazione storica del bene e che, quanto alla pubblica incolumità, non aveva considerato gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza effettuati dalla ricorrente dopo il 2017. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondato il motivo concernente l'erronea presupposizione e l'incompetenza, poiché la diffida del 5 agosto 2021 era successiva all'accettazione, comunicata il 24 giugno 2021, della proposta comunale di acquisto; tale accettazione aveva comportato, secondo il giudice, il perfezionamento della fattispecie e il trasferimento al Comune della legittimazione a eseguire gli interventi manutentivi. Le spese di giudizio sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Il potere contingibile e urgente deve essere esercitato in presenza di adeguati presupposti di tutela della pubblica incolumità; non può essere utilizzato, secondo la pronuncia, per perseguire dichiaratamente la mera conservazione storica del bene né senza una compiuta istruttoria sulla situazione di pericolo attuale.
Massime di principio
- L'esercizio del potere contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità richiede un'istruttoria aggiornata e completa sulla situazione di pericolo, che tenga conto degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza sopravvenuti rispetto agli accertamenti precedenti.
- Un provvedimento contingibile e urgente è illegittimo quando risulta dichiaratamente preordinato alla tutela della conservazione storica di un bene, anziché essere diretto a fronteggiare una situazione concreta e attuale di pericolo per la pubblica incolumità.
- L'amministrazione non può fondare una diffida su una situazione di fatto non più attuale senza verificare gli interventi successivamente eseguiti dal destinatario e il loro effetto sulle condizioni di sicurezza dell'immobile.
- Quando, prima dell'adozione di una diffida manutentiva, si perfeziona l'accettazione della proposta di acquisto di un immobile da parte dell'amministrazione, la legittimazione a eseguire gli interventi manutentivi può trasferirsi all'amministrazione acquirente, con conseguente illegittimità della diffida rivolta al precedente proprietario.
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