Cassazione Civile, Ordinanza n. 15980/2026 del 24/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un procuratore del creditore originario e poi coltivata anche da un interveniente che assumeva di essere creditore del debitore, per far dichiarare inefficaci due atti di trasferimento di immobili compiuti dal debitore e dalla moglie prima al figlio e poi a una cooperativa. Il debitore sosteneva di avere revocato la fideiussione anni prima e di avere ignorato incolpevolmente l'esistenza del debito al momento delle alienazioni, contestando il consilium fraudis; in appello lamentava inoltre che la qualità di creditore di una delle società intervenute era stata allegata tardivamente e senza rituale comunicazione, con illegittima applicazione della non contestazione. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 183 e 268, comma 2, c.p.c. per avere i giudici di merito considerato ammissibile e provata la qualità di creditore di un interveniente tardivo, nonostante l'allegazione fosse sopravvenuta dopo le preclusioni; 2) violazione degli artt. 115 e 267, comma 2, c.p.c. per avere applicato la non contestazione nonostante la mancata comunicazione dell'intervento; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di difetto del consilium fraudis, perché la corte territoriale avrebbe valorizzato solo la parentela tra alienante e acquirente senza esaminare l'allegata ignoranza incolpevole del debito; 4) motivazione apparente e violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per non avere la sentenza affrontato in modo adeguato tale eccezione decisiva. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'interveniente tardivo può allegare nuovi fatti costitutivi ma non può produrre prove oltre le preclusioni istruttorie, e che la non contestazione opera solo rispetto ad allegazioni ritualmente introdotte; ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la corte d'appello aveva omesso di esaminare specificamente l'eccezione sull'assenza del consilium fraudis e che il solo rapporto di parentela non basta, senza ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, a fondare la prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ma ha accolto il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato in relazione la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, perché riesamini la sussistenza del consilium fraudis e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha chiarito che l'intervento volontario tardivo consente nuove allegazioni, ma non supera le preclusioni istruttorie; tuttavia, nel caso concreto, la motivazione della corte territoriale sulla scientia damni/consilium fraudis era apparente, perché ancorata al solo rapporto di parentela senza confronto con l'eccezione dell'ignoranza incolpevole del debito e senza un apparato presuntivo sufficiente.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede la prova dei presupposti soggettivi e oggettivi, tra cui il consilium fraudis/scientia damni, che non può essere desunto in modo apodittico dal solo rapporto di parentela.
I termini perentori di allegazione e istruzione segnano le preclusioni processuali delle parti originarie; l'intervento tardivo va valutato rispetto a tali preclusioni.
L'interveniente volontario tardivo non può compiere atti istruttori non più consentiti, ma conserva la facoltà di introdurre nuove domande e allegare i relativi fatti costitutivi.
La non contestazione opera solo rispetto ad allegazioni ritualmente e tempestivamente introdotte nel processo e non può supplire al difetto di prova dell'interveniente tardivo.
La mancata rituale comunicazione dell'intervento è invocata come vizio del contraddittorio, ma nel caso concreto non ha impedito alla Corte di ritenere operante la regola della contestazione sulle allegazioni ammesse.
L'omesso esame di una specifica eccezione di merito ritualmente proposta integra nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente, specie quando il giudice deve confrontarsi con una eccezione decisiva.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente o inesistente.
La motivazione deve rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Resta fermo l'onere della prova in capo a chi allega il fatto costitutivo del diritto azionato.
La prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; il solo vincolo di parentela non basta, se non corroborato da ulteriori circostanze univoche.
Massime di principio
- Nel giudizio ordinario, il terzo che interviene volontariamente dopo la scadenza delle preclusioni può proporre nuove domande e allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, ma resta soggetto alle preclusioni istruttorie già maturate per le parti originarie.
- La preclusione dell'art. 268, comma 2, c.p.c. opera sul piano delle prove e non impedisce, di per sé, l'attività assertiva dell'interveniente tardivo; tuttavia, la legittimazione attiva non può essere dimostrata con produzione documentale tardiva quando i termini istruttori siano spirati.
- Il principio di non contestazione non può supplire al difetto di rituale e tempestiva allegazione: la contestazione è esigibile solo rispetto a fatti introdotti validamente nel processo.
- In materia di revocatoria ordinaria, il consilium fraudis/scientia damni non può essere tratto automaticamente da rapporti di parentela o da elementi isolati; servono indizi ulteriori, gravi, precisi e concordanti.
- L'omesso esame di un'eccezione specifica e decisiva integra omessa pronuncia; non basta una motivazione che si fondi su presunzioni generiche senza confrontarsi con la circostanza concreta dedotta dalla parte.
- La motivazione è apparente quando non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice, specialmente se la decisione presuntiva non spiega perché gli indizi utilizzati siano sufficienti ai sensi dell'art. 2729 c.c.
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