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Ordinanza

Ordinanza n. 2461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02653/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo relativo alla realizzazione dell'impianto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda un provvedimento incidente sulla prenotazione della capacità di rete e sulla validità del preventivo di connessione relativo a un impianto. L'appello cautelare è stato esaminato mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti, senza che l'ordinanza definisca nel merito i vizi di legittimità dedotti contro l'atto amministrativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha sospeso il provvedimento impugnato esclusivamente per conservare la prenotazione della capacità di rete ed evitare la decadenza del preventivo di connessione, nelle more della decisione di merito del TAR. La misura non consente, allo stato, di iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto e lascia per il resto integra la situazione giuridica e fattuale controversa (res adhuc integra). Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza è stata trasmessa al TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Prevede la trasmissione dell'ordinanza cautelare al giudice di primo grado per le finalità processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice può accogliere la domanda mediante una misura conservativa parziale e conformata, limitata a evitare la perdita o la decadenza di una posizione procedimentale, senza consentire l'avvio dell'attività materiale controversa.
  • Il bilanciamento degli interessi cautelari può giustificare la sospensione dell'atto esclusivamente nella parte necessaria a preservare l'utilità della decisione di merito, mantenendo per il resto immutata la situazione controversa.
  • La concessione di una misura cautelare volta a conservare la prenotazione della capacità di rete e la validità del preventivo di connessione non comporta, di per sé, l'autorizzazione a iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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