Ordinanza n. 2461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02653/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo relativo alla realizzazione dell'impianto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda un provvedimento incidente sulla prenotazione della capacità di rete e sulla validità del preventivo di connessione relativo a un impianto. L'appello cautelare è stato esaminato mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti, senza che l'ordinanza definisca nel merito i vizi di legittimità dedotti contro l'atto amministrativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha sospeso il provvedimento impugnato esclusivamente per conservare la prenotazione della capacità di rete ed evitare la decadenza del preventivo di connessione, nelle more della decisione di merito del TAR. La misura non consente, allo stato, di iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto e lascia per il resto integra la situazione giuridica e fattuale controversa (res adhuc integra). Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza è stata trasmessa al TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Prevede la trasmissione dell'ordinanza cautelare al giudice di primo grado per le finalità processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il giudice può accogliere la domanda mediante una misura conservativa parziale e conformata, limitata a evitare la perdita o la decadenza di una posizione procedimentale, senza consentire l'avvio dell'attività materiale controversa.
- Il bilanciamento degli interessi cautelari può giustificare la sospensione dell'atto esclusivamente nella parte necessaria a preservare l'utilità della decisione di merito, mantenendo per il resto immutata la situazione controversa.
- La concessione di una misura cautelare volta a conservare la prenotazione della capacità di rete e la validità del preventivo di connessione non comporta, di per sé, l'autorizzazione a iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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