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Sentenza

Sentenza del 19/12/2018 n. 9240 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Omessa indicazione del giudice presso cui ricorrere e dei termini e della forma dell'impugnazione - Invalidità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che tali indicazioni non costituiscono elementi prescritti a pena di nullità dell'atto impositivo. La loro omissione, quindi, non comporta di per sé l'invalidità dell'atto, ferma restando la possibilità di valutare eventuali concrete lesioni del diritto di difesa o altri vizi autonomi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell'atto impositivo sostenendo che l'omessa indicazione dell'organo giurisdizionale competente, del termine e della forma dell'impugnazione, nonché dell'autorità amministrativa cui rivolgersi per ottenere informazioni o proporre istanza di autotutela, determinasse la nullità o l'invalidità dell'atto.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La norma impone determinati requisiti di trasparenza e motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, ma l'omessa indicazione del giudice competente, dei termini e della forma dell'impugnazione non è considerata, in quanto tale, causa automatica di nullità.

  • Artt. 3, 4 e 5 della legge n. 241/1990

    Le disposizioni disciplinano trasparenza, responsabile del procedimento e partecipazione al procedimento amministrativo; nel caso esaminato, la mancata indicazione dell'autorità cui chiedere informazioni o cui proporre autotutela non determina automaticamente l'invalidità dell'atto impositivo.

  • Cassazione n. 19675/2011

    Il principio richiamato esclude che la mancata indicazione del giudice competente, del termine e della forma dell'impugnazione costituisca di per sé un vizio invalidante dell'atto.

Massime di principio

  • La mancata indicazione nell'atto impositivo del giudice competente, dei termini o delle modalità di ricorso non comporta automaticamente la nullità dell'atto.
  • Le indicazioni sulle autorità cui chiedere informazioni o proporre autotutela hanno principalmente funzione informativa e non sono normalmente requisiti essenziali la cui omissione invalida l'atto.
  • Per ottenere l'annullamento dell'atto occorre individuare una specifica violazione prevista dalla legge come causa di nullità o dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa; la sola omissione delle indicazioni procedurali, di regola, non è sufficiente.
  • Anche quando l'atto è formalmente valido, il destinatario deve verificare autonomamente termini e modalità di impugnazione, poiché l'omissione delle informazioni non sospende necessariamente i termini per ricorrere.

Testo integrale

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