Sentenza del 03/08/2016 n. 16170 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sanzione amministrativa del 30%, pari a Euro 23.638,29, applicata per il ritardato versamento di rate di acconto dell'accisa sul gas metano relativa all'anno 2003. Sosteneva che la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471/1997, art. 13 non fosse applicabile alle accise e che, comunque, non potesse essere cumulata con l'indennità di mora e gli interessi previsti dal Testo Unico Accise, poiché questi ultimi avrebbero già natura sanzionatoria.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il cumulo tra sanzione amministrativa, indennità di mora e interessi. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando che la sanzione del 30% si applica anche alle accise e può essere richiesta insieme all'indennità di mora e agli interessi. La sanzione ha funzione afflittiva, mentre l'indennità di mora e gli interessi hanno funzione reintegrativa o risarcitoria; pertanto non si tratta di un illegittimo cumulo di sanzioni. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1
Sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato alle prescritte scadenze.
La disposizione ha portata generale in materia di riscossione dei tributi e si applica anche al ritardato o omesso versamento delle accise, nonostante il riferimento sistematico alle imposte dirette e all'IVA.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4
In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla scadenza; sono inoltre dovuti gli interessi.
L'indennità di mora e gli interessi costituiscono accessori del tributo con funzione reintegrativa o risarcitoria e possono essere applicati insieme alla sanzione amministrativa del 30%.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473
Insieme agli altri decreti del 1997, contribuisce al sistema generale delle sanzioni tributarie, integrato dalle discipline speciali relative ai singoli tributi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una norma prevede una sanzione per il ritardato o omesso versamento e una disciplina speciale prevede interessi o indennità di mora, le due pretese possono essere applicate congiuntamente se hanno natura e funzione diverse.
- La sanzione amministrativa ha normalmente funzione afflittiva e punitiva, mentre interessi e indennità di mora mirano a compensare il ritardo e reintegrare il patrimonio dell'ente impositore; la diversa funzione esclude, in linea generale, la violazione del principio di specialità.
- Le disposizioni generali sulle sanzioni tributarie possono applicarsi anche a tributi speciali, come le accise, salvo che la normativa speciale disciplini espressamente e in modo incompatibile la medesima violazione.
- Per contestare efficacemente il cumulo non è sufficiente sostenere che tutti gli importi derivino dal medesimo ritardo: occorre dimostrare che abbiano identica natura, funzione e presupposto giuridico, oppure che una norma speciale escluda espressamente l'applicazione della disciplina generale.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, il contribuente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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