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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16936/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'insufficienza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico. La censura riproponeva, in sostanza, gli argomenti già disattesi in appello, senza un effettivo confronto con le argomentazioni della Corte territoriale. La difesa contestava la ricostruzione dei fatti relativa alla circolazione di un veicolo con documentazione contraffatta nei dati identificativi dell'intestatario, caratteri grafici difformi e targhe apocrife prive del Sigillo di Stato, chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura degli elementi di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era generico e meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello, oltre a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. È stata quindi applicata la sanzione processuale della declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato come parametro della censura sulla motivazione; la Corte rileva che la doglianza non supera il vaglio di specificità richiesto in cassazione.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; la Corte osserva che il provvedimento impugnato era assistito da argomentazione compiuta e non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende corrisponde alla disciplina delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre le censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti: la Corte di cassazione controlla solo la coerenza logica e strutturale della motivazione, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • La motivazione è immune da censura quando il giudice di merito dà conto, in modo puntuale, degli elementi fattuali che rendono inverosimile la tesi difensiva e sorreggono la conclusione raggiunta.
  • La genericità del motivo e la mera reiterazione di deduzioni già disattese integrano un difetto di specificità idoneo a determinare l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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