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Sentenza

Sentenza n. 16268/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202606101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 6 febbraio 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso l’Università Antonio de Nebrija, in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il mancato provvedimento del Ministero sulla domanda, presentata il 6 febbraio 2025, di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno, ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Ha dedotto che era decorso il termine procedimentale, individuato nel ricorso in 120 giorni, e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e il riconoscimento del diritto al riconoscimento del titolo, assumendo che l’attività fosse vincolata e senza margini di discrezionalità. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il ricorso è accolto quanto all’accertamento del silenzio-inadempimento e all’obbligo di concludere il procedimento. Il TAR rileva che la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine senza pronunciamento sono sufficienti a far sorgere l’obbligo di provvedere; nella specie, il Ministero non aveva adottato un provvedimento espresso nonostante fossero trascorsi i termini previsti dalla disciplina generale e da quella specifica sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il giudice non dichiara direttamente il diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo né ordina di rilasciare un provvedimento favorevole: ordina invece al Ministero di pronunciarsi con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, termine assegnato tenendo conto dell’elevato numero di procedimenti analoghi. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che dovrà intervenire entro i successivi 90 giorni. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.

    Le azioni contro il silenzio consentono di accertare l’inadempimento e ordinare all’amministrazione di provvedere; il giudice può inoltre disciplinare le conseguenze dell’eventuale persistente inerzia.

  • art. 2 l. 241/1990

    Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 6 febbraio 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007

    Il termine generale di conclusione del procedimento costituisce, insieme alla presentazione dell’istanza, parametro per verificare l’obbligo di provvedere e l’illegittimità dell’inerzia.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

    Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine per provvedere è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; se l’autorità richiede integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra assegnato all’amministrazione.

    In caso di persistente inerzia dopo il termine assegnato all’amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta e fissare il termine per l’intervento sostitutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per concludere il procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a fondare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta completa, adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi; in caso di richiesta delle necessarie integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
  • Quando accerta il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempienza; l’accertamento dell’inerzia non comporta, di per sé, l’ordine di adottare un provvedimento favorevole sull’istanza.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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