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Sentenza

Sentenza n. 842/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio medico-legale di permanente non idoneità al servizio nella Polizia Penitenziaria e successivi provvedimenti di transito nei ruoli civili con inquadramento come assistente amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato i verbali della Commissione Medica Ospedaliera e della Commissione Medica Interforze di II Istanza che lo avevano dichiarato permanentemente non idoneo al servizio, nonché il conseguente provvedimento di decadenza dall’impiego. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta ed erronea valutazione del quadro clinico, sostenendo che le Commissioni non avessero considerato la documentazione sanitaria attestante il progressivo miglioramento delle condizioni psichiche, la riduzione della terapia farmacologica e una prognosi favorevole. Ha contestato inoltre la mancata verbalizzazione delle osservazioni del medico accompagnatore, la contraddittorietà tra la descrizione di condizioni generali buone e il giudizio di permanente inidoneità, nonché l’irregolare composizione del collegio medico delegato. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti di transito nei ruoli civili, deducendo illegittimità derivata, violazione degli artt. 75 e 76 d.lgs. 443/1992 per attivazione d’ufficio del procedimento nonostante una disponibilità espressa con riserva, difetto di partecipazione e di interlocuzione, mancata considerazione degli effetti economici e giuridici del nuovo inquadramento, dequalificazione professionale, difetto di istruttoria nella scelta del profilo e della sede di assegnazione, nonché violazione della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili le repliche depositate dal ricorrente perché non vi era una memoria conclusionale dell’amministrazione cui replicare. Nel merito ha respinto integralmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che i precedenti giudizi di temporanea inidoneità non fossero logicamente incompatibili con il successivo giudizio di permanente inidoneità, poiché costituiscono fasi intermedie di un percorso diagnostico progressivo e non implicano necessariamente un’evoluzione favorevole della patologia. Ha qualificato il giudizio delle Commissioni medico-legali come espressione di alta discrezionalità tecnica, distinta dalle valutazioni terapeutiche e diagnostiche del Centro di Salute Mentale: le certificazioni di quest’ultimo costituiscono elementi istruttori, ma non vincolano le Commissioni competenti a valutare l’incidenza della patologia sulle specifiche mansioni di polizia. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e il travisamento, rilevando che il quadro clinico era stato sottoposto a reiterati accertamenti e che non emergevano errori macroscopici, manifesta irragionevolezza o evidente scostamento dai dati acquisiti. Ha inoltre applicato il principio tempus regit actum, ritenendo normalmente irrilevanti le certificazioni successive attestanti un miglioramento clinico, salvo la dimostrazione di un macroscopico errore diagnostico riferibile al momento dell’accertamento. La contestazione relativa alle osservazioni del medico accompagnatore è stata ritenuta incompatibile con la fede privilegiata del verbale pubblico, contestabile sul punto solo mediante querela di falso. Quanto al collegio delegato, il TAR ha affermato che la visita delegata ha natura istruttoria e non richiede necessariamente la medesima composizione numerica della Commissione delegante; non è stata dimostrata alcuna concreta invasione della funzione decisoria della Commissione di II istanza. I motivi aggiunti sono stati respinti perché, essendo validi i giudizi di inidoneità, mancava l’illegittimità derivata degli atti di transito. Il transito nei ruoli civili è stato qualificato come misura assistenziale e conservativa del rapporto di lavoro, fondata sul presupposto oggettivo dell’inidoneità e non assimilabile a un ordinario trasferimento volontario; una disponibilità inizialmente espressa con riserva non impediva quindi la prosecuzione del procedimento, ove risultasse la sostanziale volontà dell’interessato di avvalersi dell’istituto. L’inquadramento nell’Area seconda, fascia F3, è stato ritenuto conforme ai criteri normativi di corrispondenza tra la qualifica posseduta e il ruolo civile, senza rilevanza delle pregresse mansioni tecniche. Non era necessaria un’ulteriore visita o prova teorico-pratica, trattandosi di facoltà istruttoria e risultando già accertata l’idoneità ai ruoli civili. Infine, è stata esclusa la violazione delle garanzie partecipative, poiché il dipendente aveva comunque interloquito con l’amministrazione e non era dovuto il preavviso di rigetto per un procedimento conclusosi con esito conservativo della posizione lavorativa. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale redatto dalla Commissione medica costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c.

    Il verbale fa fede privilegiata, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti.

  • art. 7, comma 3, Decreto 12 febbraio 2004

    La Commissione medica possa avvalersi, per l’espletamento della visita, di organismi di accertamento sanitario territorialmente competenti.

    La visita delegata ha funzione istruttoria e ricognitiva; il giudizio definitivo di idoneità resta riservato alla Commissione medica delegante. La norma non impone all’organismo delegato una composizione numerica identica a quella della Commissione delegante.

  • artt. 75 e 76 d.lgs. 443/1992

    Il trasferimento ad altro ruolo dell’Amministrazione penitenziaria o di altra amministrazione dello Stato

    Il transito nei ruoli civili è una misura di ricollocazione e conservazione del rapporto di lavoro per il personale dichiarato inidoneo ai compiti d’istituto; il procedimento è fondato sull’inidoneità accertata e non richiede necessariamente una domanda piena, incondizionata e irrevocabile.

  • art. 76, comma 9, d.lgs. 443/1992

    Contempla infatti tale eventualità con riferimento ai trasferimenti presso amministrazioni diverse da quella penitenziaria.

    L’ulteriore visita medica o prova teorico-pratica è una facoltà istruttoria dell’amministrazione ricevente e non un adempimento sempre necessario.

  • art. 45, comma 17, d.lgs. 95/2017

    Richiama espressamente la tabella di corrispondenza di cui all’Allegato H.

    L’inquadramento del personale transitato nei ruoli civili deve seguire i criteri di corrispondenza normativa tra qualifiche del Corpo di Polizia Penitenziaria e aree e fasce del comparto civile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non era configurabile l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto.

    Il preavviso di rigetto non è dovuto, secondo la decisione, quando il procedimento si conclude con un esito conservativo della posizione lavorativa dell’interessato.

Massime di principio

  • I precedenti giudizi di temporanea inidoneità al servizio non vincolano la successiva valutazione medico-legale e non implicano necessariamente un’evoluzione favorevole della patologia; il successivo giudizio di permanente inidoneità può costituire l’esito fisiologico di un percorso diagnostico progressivo.
  • Il giudizio di idoneità psico-fisica reso dalle Commissioni medico-legali competenti costituisce espressione di discrezionalità tecnica specialistica, diretta a valutare l’incidenza funzionale della patologia sulle specifiche mansioni di servizio; le valutazioni diagnostiche o terapeutiche di altre strutture sanitarie, anche pubbliche, hanno valore istruttorio ma non vincolante.
  • Le certificazioni sanitarie sopravvenute rispetto al momento dell’accertamento non sono, di regola, idonee a dimostrare l’illegittimità originaria del giudizio di inidoneità, in applicazione del principio tempus regit actum, salvo che evidenzino uno specifico e macroscopico errore diagnostico riferibile alla situazione esistente al momento della valutazione.
  • La visita svolta da un organismo sanitario delegato dalla Commissione competente ha natura istruttoria e ricognitiva; l’eventuale diversa composizione numerica rispetto alla Commissione delegante non determina automaticamente l’invalidità del procedimento, se l’organismo non ha esercitato la funzione decisoria riservata alla Commissione competente e non è dimostrata una concreta incidenza del vizio sull’esito.
  • Il transito del personale permanentemente inidoneo ai compiti d’istituto nei ruoli civili costituisce una misura di ricollocazione e conservazione del rapporto di lavoro, fondata sull’inidoneità accertata e oggettivamente favorevole rispetto alla cessazione dal servizio; una manifestazione di disponibilità inizialmente formulata con riserva non impedisce il procedimento quando risulti la sostanziale volontà dell’interessato di avvalersi dell’istituto.
  • Nel procedimento di transito nei ruoli civili, l’inquadramento deve rispettare le tabelle normative di corrispondenza tra qualifiche del Corpo di Polizia Penitenziaria e ruoli civili; le pregresse mansioni concretamente svolte non possono prevalere sui criteri legali di equiparazione.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMobilità, trasferimenti e comandiRapporto di impiego non privatizzatoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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