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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15679/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore (avv. Poziello) contro l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Si deduceva contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, assenza di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, carenza di adeguata motivazione circa l'indispensabilità della custodia in carcere e mancata considerazione di misure alternative meno afflittive (es. arresti domiciliari con strumenti di controllo).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Roma che aveva riscontrato gravi indizi di colpevolezza e, valutando le particolari modalità delle condotte (inserimento in contesto delinquenziale organizzato, truffe a danno di anziani attuate da più soggetti), i precedenti penali (condanna per rapina) e numerosi carichi pendenti, ha concluso che le misure meno afflittive non erano adeguate. Ha inoltre considerato rilevante la precedente violazione della misura degli arresti domiciliari e la possibilità di reiterazione anche mediante contatti telefonici. Conseguentemente ha confermato la legittimità della custodia in carcere e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il pericolo di reiterazione richiesto per le misure cautelari può essere desunto dalle modalità delle condotte anche se risalenti nel tempo; l'attualità non richiede l'imminenza di specifiche opportunità di recidiva ma una valutazione prognostica basata su modalità, personalità e contesto socio-ambientale.

  • disposizioni attuative art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale usata per la ricostruzione sintetica del motivo di impugnazione nel ricorso in cassazione (consentire la formulazione del motivo unico sintetico).

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    Consente alla Corte di cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza; qui applicato per ritenere privo di fondamento il motivo impugnatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per imporre il pagamento di € 3.000,00.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 38299/13.06.2023 - Mati; Sez. 3, n. 9041/15.02.2022 - Gizzi)

    Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022

    Principi affermati che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari vanno valutate prognosticamente e possono essere dedotte dalle modalità della condotta e dal contesto, anche se i fatti sono anteriori; il giudice deve approfondire l'analisi quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari può essere legittimamente desunto dalle modalità operative dell'illecito e dal contesto organizzativo, anche quando i fatti siano ancorà nel passato.
  • La valutazione dell'attualità del pericolo è prognostica: il giudice deve considerare modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale; maggiore distanza temporale richiede motivazione più approfondita.
  • La mera affermazione astratta dell'assenza di esigenze cautelari è insufficiente; bisogna dimostrare la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della motivazione del giudice della cautela per avere chance in sede di cassazione.
  • Precedenti penali, carichi pendenti e violazioni di misure cautelari precedenti aggravano la valutazione e rendono più difficile l'applicazione di misure meno afflittive.
  • In reati commessi anche a distanza (es. truffe telefoniche), gli arresti domiciliari possono risultare inefficaci a prevenire la reiterazione, giustificando misure più severe.
  • Chi impugna una misura cautelare deve contestare puntualmente la motivazione concreta e prognostica del giudice; argomentazioni generiche o alternative vengono spesso ritenute inammissibili o manifestamente infondate.

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