Sentenza del 29/03/2019 n. 8819 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sostenendo che le agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti dall'alluvione del Piemonte consentissero non solo a chi non aveva ancora pagato le imposte di definire la posizione versando il 10% del dovuto, ma anche a chi aveva già versato integralmente le imposte di ottenere il rimborso del 90% delle somme pagate. La controversia riguardava ILOR, IRPEG e imposta patrimoniale per il 1995, nonché imposta patrimoniale per il 1996 e il 1997. La ricorrente ha inoltre contestato l'interpretazione restrittiva adottata dalla CTR e la mancata considerazione dello ius superveniens europeo in materia di aiuti di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha stabilito che il beneficio può astrattamente applicarsi anche al contribuente che abbia già integralmente pagato le imposte, consentendogli di chiedere il rimborso del 90% versato in eccedenza. Tuttavia, il rimborso non è stato riconosciuto automaticamente: trattandosi di un'impresa, il giudice del rinvio dovrà verificare il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusi i limiti de minimis oppure, in alternativa, la compatibilità dell'aiuto quale compensazione dei danni direttamente causati dalla calamità naturale. Dovranno inoltre essere accertati l'an e il quantum del credito, nonché il rispetto dell'onere della prova a carico della contribuente. La causa è stata rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90
Ha esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 il trattamento agevolato previsto per altre calamità.
La norma consente la definizione agevolata della posizione fiscale relativa agli anni interessati e, secondo la Cassazione, può operare anche a favore di chi abbia già integralmente pagato le imposte, con diritto al rimborso della quota eccedente.
Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3-quater, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17
Prevede la definizione mediante il pagamento del 10% del dovuto per i soggetti colpiti dall'alluvione del Piemonte.
La disciplina realizza due possibilità simmetriche: pagamento del 10% per chi non ha ancora adempiuto e rimborso del 90% per chi ha già pagato integralmente.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Disciplina il beneficio per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.
È richiamata come disciplina analoga e come riferimento interpretativo per l'estensione del beneficio ai contribuenti già adempienti.
Decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, C(2015) 5549 final
Le misure di aiuto di Stato che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali sono incompatibili con il mercato interno, salvo specifiche eccezioni.
Il beneficio deve essere verificato alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato; il giudice nazionale deve disapplicare eventuali norme interne incompatibili.
Regolamenti europei sugli aiuti de minimis, inclusi i regolamenti CE n. 1407/2013 e n. 717/2014
L'aiuto è ammissibile se, al momento della concessione, sono rispettate le condizioni previste dal regolamento de minimis applicabile.
La verifica deve riguardare l'ammontare complessivo degli aiuti de minimis ricevuti nell'intero periodo di riferimento, non soltanto l'importo richiesto nel singolo giudizio. Se la soglia è superata, il beneficio deve essere negato integralmente.
Art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
Sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali.
L'agevolazione può essere compatibile anche al di fuori del de minimis se esiste un nesso diretto tra la calamità, il danno subito dall'impresa e l'aiuto, senza sovracompensazione.
Art. 2697 c.c.
La parte che vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere di provare i requisiti del beneficio, l'ammontare degli aiuti ricevuti, il rispetto dei limiti europei e l'assenza di sovracompensazione grava sul contribuente che richiede il rimborso.
Art. 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
È soggetto passivo IVA chiunque esercita in modo indipendente un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati.
La nozione europea di impresa è ampia e comprende ogni entità che eserciti un'attività economica offrendo beni o servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa consente il pagamento ridotto di un tributo e il contribuente lo ha già integralmente versato, il beneficio può, se la disciplina lo prevede o se la giurisprudenza lo riconosce, tradursi nel rimborso della quota eccedente; non è corretto escluderlo automaticamente solo perché il pagamento è già avvenuto.
- L'accoglimento del principio astratto non equivale al riconoscimento immediato del rimborso: devono essere verificati in concreto i requisiti soggettivi, territoriali, temporali e quantitativi previsti dalla normativa.
- Quando il beneficiario è un'impresa, ogni agevolazione fiscale collegata a calamità naturali deve essere valutata anche secondo le regole europee sugli aiuti di Stato, inclusi i limiti de minimis.
- Il limite de minimis va calcolato considerando il totale degli aiuti rilevanti ricevuti nel periodo previsto dalla normativa, non soltanto l'importo richiesto nella singola domanda di rimborso.
- In alternativa al de minimis, l'aiuto può essere compatibile se compensa effettivamente danni causati dalla calamità; occorre però dimostrare un nesso diretto con l'evento, la presenza nell'area colpita e l'assenza di sovracompensazione derivante da assicurazioni o altri aiuti.
- L'onere della prova dei presupposti del beneficio grava sul contribuente. Se una nuova disciplina o una decisione europea sopravviene durante il processo e introduce verifiche prima non necessarie, la relativa documentazione può essere prodotta nel giudizio di rinvio.
- Il rimborso proporzionale dell'IVA può essere escluso quando contrasta con il principio europeo di neutralità fiscale e con l'obbligo di garantire la riscossione integrale dell'imposta.
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