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Sentenza

Sentenza n. 6827/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza collegiale del TAR Puglia, Sez. II, che ha chiarito che il commissario ad acta deve concludere l’incarico mediante l’adozione del provvedimento sostitutivo di esecuzione del giudicato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa sociale)

Prevale il privato

La controversia

L’Azienda Sanitaria Locale ha appellato l’ordinanza del TAR sostenendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 114 c.p.a., l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e l’ingiustizia manifesta. Secondo l’appellante, il giudicato formatosi sulla condanna dell’Azienda al risarcimento del danno secondo i criteri fissati ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. sarebbe stato integralmente eseguito mediante le deliberazioni adottate nel 2025 e il successivo pagamento di una somma alla cooperativa; pertanto, i poteri del commissario ad acta si sarebbero esauriti e ogni ulteriore atto commissariale sarebbe stato inefficace, anche alla luce dell’Adunanza plenaria n. 8/2021. La cooperativa ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per l’assenza di contenuto decisorio e di lesività dell’ordinanza impugnata, deducendo comunque nel merito che il giudicato non era stato eseguito, poiché imponeva la concreta determinazione della somma dovuta secondo i criteri giudiziali. L’Azienda ha inoltre chiesto, in via cautelare, che la liquidazione delle maggiori somme eventualmente riconosciute dal commissario fosse subordinata alla prestazione di una cauzione da parte della cooperativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile. Ha rilevato che sono appellabili le sentenze e le ordinanze cautelari del TAR, nonché, indipendentemente dalla forma, gli atti che abbiano contenuto decisorio, incidano su situazioni giuridiche e siano idonei a passare in giudicato o a risolvere una specifica controversia. L’ordinanza impugnata, resa in sede di chiarimenti, aveva invece carattere meramente ricognitivo del giudicato e si era limitata a confermare che, in mancanza di accordo tra le parti, il mandato del commissario ad acta si sarebbe concluso con l’adozione del provvedimento sostitutivo. Essa non conteneva quindi una statuizione decisoria né presentava autonoma attitudine lesiva. Il Collegio ha ritenuto tale conclusione coerente con la condanna sui criteri prevista dall’art. 34, comma 4, c.p.a., che demanda al giudice dell’ottemperanza o al commissario ad acta la concreta determinazione della somma dovuta. La tutela dell’Azienda potrà essere esercitata mediante reclamo contro gli atti commissariali una volta adottati e, solo dopo la decisione del giudice dell’ottemperanza, mediante appello al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 114, comma 8, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell’Azienda appellante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    La condanna può limitarsi alla fissazione dei criteri per la determinazione della somma dovuta, demandando al giudice dell’ottemperanza o al commissario ad acta la concreta quantificazione quando non intervenga l’accordo tra le parti.

  • art. 55, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla richiesta cautelare dell’Azienda di subordinare la liquidazione delle somme alla prestazione di una cauzione; la richiesta non è stata accolta.

  • art. 62 c.p.a.

    Individuato quale disposizione che rende espressamente appellabili le ordinanze cautelari adottate dai TAR.

  • artt. 91 e 100 c.p.a.

    Richiamati per la regola dell’appellabilità delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 114, comma 8, c.p.a.

    Consente l’impugnazione davanti al Consiglio di Stato della statuizione resa dal giudice dell’ottemperanza dopo il reclamo contro gli atti del commissario ad acta.

Massime di principio

  • È appellabile non solo l’atto giudiziario espressamente previsto dalla legge, ma anche qualsiasi provvedimento che, indipendentemente dalla forma, abbia contenuto decisorio, incida su situazioni giuridiche e sia idoneo a definire una specifica controversia o a produrre effetti suscettibili di giudicato.
  • L’ordinanza resa in sede di chiarimenti che si limiti a ricognire il contenuto del giudicato e a confermare la prosecuzione dell’incarico del commissario ad acta, senza adottare una nuova statuizione decisoria o lesiva, non è autonomamente appellabile.
  • In caso di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., la concreta quantificazione della somma dovuta può essere demandata al giudice dell’ottemperanza o al commissario ad acta quando le parti non raggiungano un accordo sui criteri fissati dalla sentenza.
  • Le contestazioni relative alla concreta attività o agli atti adottati dal commissario ad acta devono essere proposte mediante reclamo davanti al giudice dell’ottemperanza; l’appello al Consiglio di Stato è proponibile solo dopo la decisione resa su tale reclamo.

Come è indicizzato

MaterieAppelloGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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