L.R. Liguria 27/2016
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016, N. 17 (ISTITUZIONE DELL’AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIOSANITARIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il riordino sanitario ligure: ridefinisce funzioni e articolazione delle ASL, introduce il direttore sociosanitario e il Collegio di direzione, adegua la disciplina di nomina dei vertici aziendali e rafforza il ruolo di A.Li.Sa. Le norme transitorie prevedono la nomina dei direttori sociosanitari dal 1° gennaio 2017. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale.
Modifiche al riordino del servizio sanitario ligure e a A.Li.Sa., con introduzione del direttore sociosanitario
Modifiche al riordino del servizio sanitario ligure e ad A.Li.Sa.
La legge interviene sulla disciplina del servizio sanitario della Liguria, in particolare sulla l.r. 41/2006 e sulla l.r. 17/2016, per aggiornare l’assetto organizzativo delle Aziende Sociosanitarie Liguri e rafforzare il coordinamento regionale tramite A.Li.Sa. Viene introdotta la figura del direttore sociosanitario e viene ridefinita la governance aziendale e interaziendale.
Funzioni e assetto delle Aziende Sociosanitarie Liguri
Le ASL, ora qualificate come Aziende Sociosanitarie Liguri, sono enti pubblici dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. La loro organizzazione interna si articola in due aree, territoriale e ospedaliera, entrambe dipendenti dalla direzione generale e orientate all’integrazione tra assistenza sanitaria e sociosanitaria, nel rispetto delle peculiarità territoriali.
L’area territoriale opera in raccordo con enti locali e soggetti del territorio, valutando bisogni e tessuto sociale; l’area ospedaliera è dedicata soprattutto alla fase acuta e all’offerta specialistica.
Le ASL devono:
- erogare direttamente prestazioni e servizi rientranti nei livelli essenziali di assistenza, assistenza distrettuale, ospedaliera, prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione e servizi di emergenza territoriale;
- applicare accordi e contratti con soggetti accreditati pubblici e privati;
- collaborare con A.Li.Sa. nel monitoraggio dei bisogni territoriali, dell’offerta, dei volumi prestazionali e degli accordi attuati;
- integrare la risposta sanitaria e sociosanitaria con i servizi sociali comunali;
- garantire appropriatezza e qualità;
- perseguire economicità ed efficienza anche mediante fondi e finanziamenti aggiuntivi.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può istituire nuove ASL oppure sopprimere o modificare quelle esistenti.
Direzione generale e incarichi apicali
La Giunta regionale nomina il direttore generale tra i soggetti iscritti nell’elenco nazionale previsto dalla normativa statale sulla dirigenza sanitaria. La durata dell’incarico non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque.
La procedura di nomina prevede un avviso pubblico sul sito istituzionale per raccogliere le manifestazioni di interesse. La Giunta definisce inoltre le modalità di costituzione della commissione valutatrice e i criteri per la formazione della rosa di candidati da sottoporre al Presidente della Giunta.
Direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario
Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore sociosanitario. Per le prime due figure si applicano le regole statali su requisiti, incompatibilità, inconferibilità e funzioni; per il direttore sociosanitario è richiesto:
- diploma di laurea magistrale o laurea del previgente ordinamento;
- almeno cinque anni di attività di direzione in ambito sanitario, sociosanitario o socioassistenziale.
Anche al direttore sociosanitario si applicano le stesse incompatibilità e inconferibilità previste per direttore amministrativo e sanitario. L’incarico non può durare meno di tre anni né più di cinque. Il rapporto è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
Le funzioni sono ripartite così:
- il direttore amministrativo sovrintende agli aspetti economici, finanziari e amministrativi;
- il direttore sanitario presidia gli aspetti igienico-sanitari;
- il direttore sanitario e il direttore sociosanitario curano qualità e appropriatezza delle prestazioni e contribuiscono all’integrazione dei percorsi assistenziali tra ospedale e territorio;
- tutti e tre coadiuvano il direttore generale nella gestione aziendale per la parte di competenza.
In caso di nuova nomina del direttore generale, i tre direttori cessano dall’incarico entro tre mesi, con possibilità di riconferma. Se uno di essi è assente o impedito, le funzioni sono svolte da un dirigente di struttura complessa designato dal direttore generale; se l’assenza supera sei mesi, si procede alla sostituzione.
Elenchi degli idonei e collegio di direzione
La nomina dei direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario avviene attingendo a elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, formati secondo la normativa statale. La Giunta disciplina le modalità di costituzione della commissione di valutazione.
È inoltre istituito il Collegio di direzione anche nell’ambito della l.r. 17/2016: ne fanno parte il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il direttore sociosanitario, i direttori di dipartimenti sanitario e sociosanitario, un responsabile della dirigenza sanitaria non medica e gli altri componenti individuati dall’atto di autonomia aziendale.
Articolazione interna delle ASL e funzioni territoriali e ospedaliere
L’ASL si articola in distretti, presidi ospedalieri, area dipartimentale di prevenzione e dipartimenti. I distretti:
- valutano bisogni e domande della popolazione di riferimento, nel rispetto delle competenze di A.Li.Sa.;
- assicurano accesso integrato a servizi e prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- erogano prestazioni e servizi di base secondo programmazione aziendale e programma delle attività territoriali.
I presidi ospedalieri erogano prestazioni di emergenza-urgenza, ricovero e specialistica ambulatoriale integrate nella rete territoriale e conformi alla programmazione regionale.
L’area dipartimentale di prevenzione svolge attività di profilassi e prevenzione, tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, sanità pubblica, igiene e sicurezza alimentare, igiene veterinaria, oltre ad attività epidemiologiche e di supporto ai piani attuativi locali.
Le articolazioni territoriali e organizzative hanno autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, ma devono rendicontare separatamente all’interno del bilancio aziendale.
Presidi ospedalieri e responsabilità di gestione
Al presidio ospedaliero può essere preposto il direttore sanitario dell’azienda, se in possesso dei requisiti previsti, oppure un dirigente medico responsabile di struttura complessa con i medesimi requisiti, nominato dal direttore generale.
Tale soggetto ha la responsabilità complessiva della gestione del presidio e svolge funzioni di:
- direttore sanitario del presidio per gli aspetti igienico-organizzativi;
- controllo e valutazione dell’attività sanitaria, anche in termini di accessibilità, qualità e appropriatezza;
- definizione di percorsi assistenziali integrati.
Nei presidi derivanti dall’accorpamento di più stabilimenti, il medesimo soggetto coordina la rete ospedaliera; per i dirigenti medici già dirigenti di struttura complessa, tale coordinamento è equiparato a un direttore di dipartimento, salvo la disciplina dei contratti collettivi nazionali.
Dipartimenti interaziendali
La legge introduce i dipartimenti interaziendali per assicurare un coerente governo clinico e il coordinamento tra unità organizzative di aziende diverse.
Le loro funzioni comprendono:
- coordinamento delle attività e miglioramento della qualità dei servizi;
- coordinamento organizzativo per percorsi integrati di diagnosi e cura;
- programmazione dell’attività di équipe;
- costituzione di équipe itineranti;
- valutazione delle performance qualitative ed efficientistiche;
- condivisione di linee guida, protocolli e prassi operative;
- audit clinico e infermieristico;
- formazione del personale.
Le funzioni sono specificate in un regolamento di dipartimento approvato dalle aziende interessate nel rispetto della legge regionale e della l.r. 17/2016. A ciascun dipartimento sono assegnati obiettivi annuali e risorse adeguate; ogni anno va pubblicato un rendiconto di costi, ricavi, attività svolte e grado di raggiungimento degli obiettivi. Ogni dipartimento ha un direttore e un comitato di dipartimento. La Regione individua con proprio atto i dipartimenti da costituire.
Modifiche alla disciplina di A.Li.Sa.
La l.r. 17/2016 è aggiornata per qualificare A.Li.Sa. come azienda sanitaria ai sensi della normativa statale sul Servizio sanitario nazionale. Viene previsto il Collegio di direzione tra gli organi/organismi rilevanti, e il direttore generale è nominato dalla Giunta secondo la normativa vigente al momento della nomina.
Per il direttore generale viene chiarito che la durata dell’incarico non può essere inferiore a tre anni. Le regole sulla revoca richiamano la normativa vigente al momento della revoca stessa.
La composizione, funzione e durata del Collegio sindacale sono rinviate alla disciplina statale.
A.Li.Sa. istituisce il Collegio di direzione secondo la disciplina regionale sanitaria. Inoltre, le attività di Centrale regionale di acquisto già svolte da ARS sono attribuite ad A.Li.Sa.
Limiti di spesa e invarianza finanziaria
L’attuazione delle modifiche deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme di contenimento della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale. La legge esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Norme transitorie ed entrata in vigore
La nomina dei direttori sociosanitari decorre dal 1° gennaio 2017. Fino alla costituzione degli elenchi regionali di idonei, i direttori generali delle ASL nominano il direttore sociosanitario tramite avviso pubblico, scegliendo tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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