L.R. Liguria 28/2016
DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE (ARPAL)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina ligure di protezione civile e riorganizza funzioni e assetto di ARPAL, soprattutto su centro funzionale, allertamento, sale operative, volontariato e supporto tecnico. Resta operativa in Liguria dal 25 novembre 2016, salvo i profili che modificano regimi permanenti già vigenti.
Modifiche alla protezione civile ligure e all’organizzazione di ARPAL
Modifiche alla protezione civile e ad ARPAL in Liguria
La legge regionale Liguria 18 novembre 2016, n. 28 interviene in modo organico sulla normativa di protezione civile e sull’assetto dell’ARPAL. La disciplina risultante rafforza il coordinamento tra Regione, enti locali, prefetture e volontariato, e ridefinisce il ruolo del Centro funzionale meteoidrogeologico e delle strutture operative regionali.
Protezione civile: competenze regionali e coordinamento territoriale
La Regione assume un ruolo più strutturato nella gestione degli eventi calamitosi e nella pianificazione preventiva. Tra le funzioni regionali rientrano la dichiarazione dell’evento di interesse regionale con atto del Presidente della Giunta e, tramite gli uffici territoriali di difesa del suolo, la predisposizione delle mappe di rischio, il supporto tecnico alle attività di protezione civile, il presidio idraulico, la delimitazione delle aree danneggiate e il coordinamento dei piani comunali di protezione civile.
Le province e la Città metropolitana di Genova concorrono alle attività di protezione civile con particolare riferimento alla previsione, prevenzione e pianificazione d’emergenza nei rispettivi ambiti territoriali. In emergenza intervengono con i mezzi e le professionalità disponibili per il ripristino delle normali condizioni di vita, raccordandosi con la Protezione civile regionale e con le prefetture secondo gli indirizzi dei CCS e dei COM. Regione, province, Città metropolitana e uffici territoriali regionali devono inoltre stipulare accordi di collaborazione per assicurare i servizi necessari allo svolgimento di tali funzioni.
Strutture operative e gestione delle emergenze
La legge supera il precedente riferimento ai centri operativi provinciali di emergenza e valorizza la Sala Operativa Regionale (SOR), la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) e l’Unità di Crisi Regionale (UCR). La SOR è presidio permanente e continuativo presso la struttura regionale competente; assicura il raccordo con la rete di comunicazione delle amministrazioni interessate ed è organizzata con personale qualificato a turni.
La SORI integra la SOR per la gestione dell’evento previsto o in corso, con personale della protezione civile regionale, di altre strutture regionali e, se necessario, di enti o corpi esterni preventivamente autorizzati. L’UCR è composta dai direttori generali regionali o loro delegati, dalle agenzie e società partecipate regionali e può essere integrata da altri enti, università e istituti scientifici. La Giunta regionale disciplina dotazioni di personale, profili professionali e coordinamento tra strutture, garantendo copertura assicurativa e straordinario nei limiti di bilancio.
Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo
La Regione promuove la formazione permanente del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, con sistemi articolati in primo livello, secondo livello, formazione specialistica, continua e dei formatori. Sono previsti corsi con valore di crediti formativi, il rilascio di tesserino e distintivi, nonché l’organizzazione della Colonna Mobile Regionale con standard operativi nazionali.
Il volontariato locale opera nell’immediatezza sotto la direzione del Sindaco attraverso la struttura comunale di protezione civile o il centro operativo comunale; per gli incendi boschivi opera secondo il Piano regionale previsto dalla normativa statale. La Regione riconosce anche un contributo annuale alle organizzazioni di volontariato e ai loro coordinamenti provinciali per le spese in emergenza e può acquistare le dotazioni della Colonna Mobile Regionale.
ARPAL: riorganizzazione, centro funzionale e attività tecniche
La legge ridefinisce l’assetto di ARPAL, che è articolata in struttura centrale e strutture territoriali e tematiche con autonomia gestionale nei limiti delle risorse assegnate. Le funzioni comprendono controlli, vigilanza, supporto tecnico a Regione, province ed enti locali, attività di laboratorio e ulteriori compiti assegnati o delegati.
Presso ARPAL opera il Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile (CFMI-PC), che svolge attività meteoidrogeologiche e di allertamento, dichiara i livelli di allerta e li trasmette alla struttura regionale di protezione civile. La Giunta approva il piano regionale di ispezioni e definisce le modalità contabili per le tariffe. Sono inoltre aggiornate le norme su organi, direzione generale, strutture, controllo e organizzazione interna, con abolizione di alcuni precedenti istituti provinciali.
Sanzioni e disposizioni finali
In materia di impianti di teleradiocomunicazioni e linee/impianti elettrici, la disciplina sanzionatoria è aggiornata: sono previste sanzioni pecuniarie graduate secondo la tipologia di violazione e, nei casi più gravi, la rimozione immediata degli impianti. L’applicazione delle sanzioni è affidata ad ARPAL e i relativi proventi sono destinati alle attività del capo dedicato.
La legge contiene infine una norma finale di adeguamento organizzativo: ARPAL deve conformare le proprie strutture alle modifiche introdotte.
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