L.R. Abruzzo 31/2012
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 recante "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Abruzzo 22/1988 sui tartufi: consente a Comuni e Unioni di Comuni di approvare regolamenti con zonizzazione per tutelare aree di pregio e tartufaie naturali, demandando alla Giunta linee guida e il riconoscimento delle associazioni di tartuficoltori entro il 30 settembre 2012. Rivede inoltre una previsione tecnica sull’art. 5 e introduce una nuova sanzione per la lavorazione del terreno con zappetto in ogni periodo dell’anno. In vigore dal 12 luglio 2012.
Modifiche alla disciplina regionale sulla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi
Modifiche alla disciplina regionale sui tartufi
La legge regionale Abruzzo 3 luglio 2012, n. 31 interviene sulla l.r. 16 febbraio 1988, n. 22, che disciplina raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale. Il provvedimento rafforza gli strumenti di tutela delle tartufaie e aggiorna il sistema sanzionatorio.
Regolamenti comunali e tutela delle aree tartufigene
La norma consente ai Comuni e alle Unioni di Comuni di adottare un apposito regolamento, corredato da zonizzazione, per disciplinare la raccolta dei tartufi anche in aree non soggette a uso civico ma caratterizzate da particolare valore ambientale o interessate da tartufaie naturali di pregio.
L’esercizio di tale potere regolamentare deve avvenire nel rispetto:
- dei principi e dei limiti fissati dalla legge statale 16 dicembre 1985, n. 752;
- delle disposizioni della l.r. 22/1988.
La finalità dichiarata è evitare che la raccolta provochi danneggiamento ed estinzione delle tartufaie, con conseguenti danni irreparabili al patrimonio ambientale.
Linee guida regionali e associazioni di tartuficoltori
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è tenuta ad adottare entro il 30 settembre 2012:
- apposite linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali;
- la disciplina per il riconoscimento in ambito regionale delle Associazioni di tartuficoltori.
Si tratta di un adempimento a termine, rilevante nella fase iniziale di attuazione della disciplina introdotta dalla legge.
Sanzioni
Nel sistema sanzionatorio della l.r. 22/1988 viene inserita una nuova fattispecie: è sanzionata la lavorazione del terreno con lo zappetto in qualsiasi periodo dell’anno.
La modifica amplia quindi il perimetro delle condotte vietate, rafforzando la protezione delle tartufaie e delle aree di raccolta.
Intervento tecnico sull’articolo 5 della l.r. 22/1988
La legge sopprime una parte del comma 2 dell’art. 5 della normativa del 1988, eliminando il segmento testuale compreso tra “o in alternativa” e “cm 4”. Il testo consolidato dell’articolo risulta pertanto modificato in quella specifica previsione tecnica.
Disposizioni finanziarie ed efficacia
La legge dichiara espressamente di non comportare oneri a carico del bilancio regionale.
L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; in concreto, la legge è entrata in vigore il 12 luglio 2012.
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