Risoluzione n. 30 del 26/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione aggiorna la denominazione dei codici tributo 1811 e 1813 per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte sostitutive previste dalla legge 208/2015 per la rivalutazione dei beni d’impresa e l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Indica inoltre modalità di compilazione dell’F24, termine di versamento e abolizione, dal 9 maggio 2016, del campo rateazione per tali codici.
Ridenominazione dei codici tributo 1811 e 1813 per il versamento F24 delle imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni d’impresa e sul saldo attivo di rivalutazione
Ridenominazione dei codici tributo per la rivalutazione dei beni d’impresa
La risoluzione interviene per aggiornare la denominazione di due codici tributo, al fine di consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte sostitutive dovute in relazione alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Il documento si colloca nell’ambito dell’articolo 1, commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata reintroduce la possibilità di rivalutare:
- i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa;
- purché risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
La stessa normativa consente anche di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
Imposte sostitutive e modalità di versamento
Il documento richiama in particolare il comma 894 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, secondo cui:
- l’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione, di cui al comma 891, è versata in un’unica rata;
- l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati, di cui al comma 892, è versata in un’unica rata;
- il versamento avviene entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- gli importi possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nuova denominazione dei codici tributo
Per il pagamento tramite modello F24, la risoluzione ridenomina i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 33/E del 21 febbraio 2006 e n. 60/E del 9 giugno 2014:
- 1811: "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 892, legge n. 208/2015";
- 1813: "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
- i codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario";
- devono essere riportati in corrispondenza delle somme nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "anno di riferimento" va indicato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".
Decorrenza della semplificazione operativa
Per i codici tributo in oggetto, a decorrere dal 9 maggio 2016, non è più richiesta la compilazione del campo "rateazione/regione/prov./mese rif." del modello di pagamento F24.
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