Cassazione Penale, Sentenza n. 21907/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 272, 274 e 291, comma 1 quater, c.p.p., sostenendo che: a) il pericolo di fuga (art. 274, lett. b) non è stato dimostrato con elementi individualizzati e concreti (i giudici hanno motivato in modo indistinto sull'intero gruppo); b) non è stata svolta l'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1 quater, ove necessario; c) il pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) non è stato adeguatamente accertato in relazione alla personalità e alla situazione oggettiva del singolo VARVATO; chiede l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame, nonché l'eventuale applicazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio (art. 309, comma 7 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che entrambe le esigenze cautelari (pericolo di fuga e pericolo di reiterazione) richiedono valutazioni prognostiche personalizzate sul singolo indagato; l'ordinanza del riesame aveva invece compiuto una valutazione collettiva e non aveva individualizzato né la capacità e volontà di fuga né gli elementi sintomatici della personalità criminale del VARVATO. Quanto all'art. 291, comma 1 quater, la Corte ha chiarito che la deroga all'interrogatorio preventivo è connessa al riconoscimento del pericolo di fuga: se tale pericolo non sussiste per il singolo, la deroga non può applicarsi e la mancata osservanza può determinare nullità. Pertanto si dispone il rinnovo del giudizio in conformità ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p.
"il pericolo di fuga... deve essere non più solo concreto, ma anche attuale"
La Corte richiede un giudizio prognostico individualizzato, ancorato alla situazione di vita, frequentazioni, precedenti e altri elementi specifici del singolo indagato per ritenere sussistente il pericolo di fuga.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
"il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica... fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale... sia sulla presenza di condizioni oggettive ed 'esterne'..."
Per il pericolo di reiterazione è necessario valutare la personalità del soggetto (comportamenti concreti, precedenti) e le condizioni oggettive del contesto; la prognosi deve essere specifica sul singolo indagato.
art. 291, comma 1 quater c.p.p.
"la norma esclude l'interrogatorio preventivo ove ricorrano le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b)"
La deroga all'interrogatorio preventivo può applicarsi solo se sussiste effettivamente l'esigenza cautelare che la giustifica (es. pericolo di fuga). Se tale esigenza non è individualmente accertata, l'omissione dell'interrogatorio può incidere sulla validità dell'ordinanza.
art. 272 c.p.p.
Rinvio agli obblighi di motivazione delle decisioni cautelari; la censura denunciava carenza o genericità della motivazione da parte del giudice del riesame.
art. 292, comma 3 bis c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla possibile nullità dell'ordinanza quando non siano rispettate le prescrizioni procedurali (es. omissione dell'interrogatorio quando dovuto).
art. 309, comma 7 c.p.p.
Disposizione che autorizza la Corte a rinviare il procedimento al giudice competente per un nuovo giudizio di riesame secondo i principi di diritto indicati.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Fondamenti di impugnazione utilizzati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto) per formulare il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La sussistenza del pericolo di fuga (art. 274 lett. b) richiede una valutazione prognostica individuale: non è sufficiente una motivazione collettiva o generica riferita al gruppo di indagati.
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) va accertato sulla base di elementi soggettivi (personalità, precedenti, comportamenti concreti) e oggettivi (contesto, condizioni di vita) riferiti al singolo; la mera partecipazione a un gruppo non basta.
- La deroga all'interrogatorio preventivo prevista dall'art. 291, comma 1 quater, è applicabile solo se l'esigenza cautelare che la giustifica è effettivamente accertata: in assenza di accertamento individuale, l'omissione può comportare nullità dell'ordinanza.
- Le decisioni cautelari che motivano in termini generici e indistinti sugli indagati vanno annullate e il giudice deve procedere a un nuovo esame con specifica individualizzazione delle esigenze cautelari.
- Elementi come monitoraggio tramite geolocalizzazione o la circostanza che gli indagati non si siano allontanati dal territorio dello Stato non escludono automaticamente il pericolo di fuga; tuttavia tali elementi devono essere valutati e motivati nel quadro individuale dell'indagato.
- Se dalle indagini non emergono, sul singolo, elementi concreti e attuali di fuga o di pericolosità, il giudice deve considerare misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.
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