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Sentenza

Sentenza del 10/06/2019 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - prova - rogatoria internazionale - utilizzabilità dei documenti - limiti - non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni, ritenendo inutilizzabili i documenti bancari trasmessi dalle autorità sammarinesi e acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine penale mediante rogatoria internazionale. La documentazione riguardava attività finanziarie detenute dal contribuente a San Marino nel 2005 per Euro 8.372.035,67, a fronte di una dichiarazione nel quadro RW di soli Euro 340.000, nonché incrementi patrimoniali non dichiarati per Euro 101.875,49.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto utilizzabili in sede tributaria i documenti bancari acquisiti tramite rogatoria internazionale, osservando anche che il contribuente non aveva specificamente contestato la detenzione delle attività finanziarie. Secondo il giudice, né la Convenzione Italia-San Marino del 1939 né la Convenzione di Strasburgo del 1990 imponevano l'inutilizzabilità della documentazione nel procedimento fiscale; eventuali limiti derivanti dalla rogatoria rilevavano nei rapporti tra gli Stati, non determinando la perdita di efficacia probatoria nell'ordinamento interno. Sono stati quindi rigettati i ricorsi contro l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni. A.A. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 12.000, oltre spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 115, comma 1, c.p.c.

    I fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita non devono essere provati e sono posti a fondamento della decisione.

    La mancata contestazione specifica da parte del contribuente della detenzione delle attività finanziarie e degli importi indicati dall'Amministrazione consente al giudice di considerarli provati.

  • Art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le questioni non accolte nella sentenza di primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; in mancanza, si intendono rinunciate.

  • Art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009

    La norma è stata richiamata per il recupero a tassazione del reddito presunto collegato ad attività finanziarie detenute all'estero e non correttamente dichiarate.

  • Art. 5, comma 2, del d.l. n. 167/1990

    È stato richiamato come base normativa per l'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle attività finanziarie estere.

  • Convenzione Italia-San Marino del 31 marzo 1939, resa esecutiva con legge 6 giugno 1939, n. 1320, art. 30

    Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorità giudiziaria ritenga necessario l'esame di documenti che si trovino in possesso delle autorità dell'altra parte contraente, ne farà richiesta a dette autorità, le quali procederanno alla trasmissione dei documenti richiesti, salvo l'obbligo della Parte richiedente di restituirli nel più breve termine.

    La disposizione impone la restituzione degli originali, ma non stabilisce un divieto di utilizzare le copie o i documenti trasmessi in un accertamento tributario.

  • Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, art. 32

    Le informazioni o prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

    La limitazione d'uso è stata interpretata principalmente come riferita a procedimenti penali diversi da quelli indicati nella rogatoria. In ogni caso, la violazione della clausola non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova nel procedimento tributario interno, salvo diversa specifica previsione normativa.

  • Cass. civ. 28 settembre 2017, n. 22788

    La documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza durante indagini penali può essere utilizzata per l'accertamento tributario anche in assenza di autorizzazione del pubblico ministero; nel caso esaminato, l'autorizzazione era comunque intervenuta.

Massime di principio

  • La documentazione bancaria acquisita nell'ambito di un'indagine penale o di una rogatoria internazionale può, in linea generale, essere utilizzata anche per finalità fiscali, salvo che una specifica norma interna preveda espressamente l'inutilizzabilità.
  • Eventuali violazioni delle condizioni poste dallo Stato richiesto nella rogatoria possono rilevare nei rapporti internazionali tra gli Stati, ma non determinano automaticamente l'invalidità della prova nel procedimento tributario interno.
  • Le limitazioni d'uso previste dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria devono essere interpretate in base al testo della convenzione, alla legge di ratifica e alla finalità della richiesta; non è sufficiente invocare genericamente la provenienza estera della documentazione.
  • La mancata contestazione specifica dei fatti allegati dall'Amministrazione può consentire al giudice tributario di considerarli non bisognosi di ulteriore prova.
  • In appello, le questioni non accolte dal giudice di primo grado devono essere riproposte espressamente; altrimenti possono essere considerate rinunciate.
  • La trasmissione di documenti da parte di un'autorità giudiziaria straniera non impedisce all'Amministrazione finanziaria di svolgere un autonomo accertamento e di utilizzare quei documenti come elementi probatori o presuntivi, nel rispetto del contraddittorio.

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