Sentenza del 01/06/2016 n. 3435 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Statuto dei Contribuenti - Norma ordinaria successiva - Norma costituzionale - Incidenza - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio enunciato esclude che una norma ordinaria successiva possa incidere implicitamente sulla certezza del diritto e sull’affidamento del contribuente. La retroattività non è automaticamente vietata, ma deve essere espressa e superare un controllo di ragionevolezza e di compatibilità con i principi costituzionali. Nel testo non sono indicati gli estremi del procedimento né un dispositivo concreto di accoglimento o rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’incidenza di una norma ordinaria successiva sul principio di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, in particolare quando la norma abbia effetto retroattivo e modifichi situazioni sostanziali già fondate su una disciplina precedente. Il principio affermato è che l’affidamento del cittadino non può essere compromesso da una retroattività irragionevole o tale da trasformarsi in una regolamentazione arbitraria di rapporti già consolidati. Una norma successiva allo Statuto dei diritti del contribuente può derogare ai principi da esso espressi solo se il legislatore manifesta chiaramente tale volontà e se la retroattività è adeguatamente giustificata, ragionevole e compatibile con gli altri valori costituzionali.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente
Le disposizioni dello Statuto esprimono principi di tutela dell’affidamento, della buona fede e della certezza dei rapporti tributari. Una legge successiva non può eluderli implicitamente, soprattutto introducendo effetti retroattivi irragionevoli.
Principi costituzionali di certezza del diritto e tutela dell’affidamento
L’affidamento del cittadino nella stabilità dell’ordinamento costituisce un limite alla retroattività legislativa quando essa incida in modo arbitrario su situazioni sostanziali già consolidate.
Cassazione civile, sentenza n. 2221/2011
Il precedente è richiamato a conferma del principio secondo cui la retroattività deve essere espressa, ragionevole e compatibile con gli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Massime di principio
- In materia tributaria, una norma retroattiva deve essere valutata con particolare attenzione quando incide su situazioni già definite o su aspettative legittimamente maturate dal contribuente.
- La mera successione temporale di una legge ordinaria allo Statuto dei diritti del contribuente non è sufficiente a derogare ai principi di tutela dell’affidamento: la deroga deve risultare chiaramente dalla legge.
- La retroattività può essere ammessa solo se sorretta da una motivazione ragionevole e proporzionata e se non compromette altri principi o diritti costituzionali.
- In una controversia analoga, il contribuente può contestare l’applicazione retroattiva di una disposizione sostenendo che essa viola la certezza del diritto, l’affidamento e il principio di ragionevolezza.
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