Cassazione Penale, Sentenza n. 22549/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in ricettazione di parti di autovettura provento di furto. I motivi principali sono: (i) mancata e/o insufficiente motivazione sulla inattendibilità delle dichiarazioni spontanee del Trapani (che aveva confessato il furto), con conseguente richiesta di nullità della sentenza di primo grado; (ii) mancata derubricazione del reato in furto ex art. 624 c.p.; (iii) mancata assoluzione dell'Oliva alla luce della confessione del Trapani e della presunta buona fede di Oliva; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o manifestamente infondati rigettando le censure. Ha confermato che la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni confessorie del Trapani perché contrastanti con quanto rilevato dagli agenti e dalla denuncia della persona offesa; di conseguenza non era possibile derubricare il reato in furto. Quanto all'Oliva, la Corte ha ritenuto sufficiente ai fini della ricettazione la circostanza che i beni di provenienza furtiva siano stati rinvenuti sul veicolo di sua proprietà e che non abbia fornito una spiegazione attendibile dell'origine, per ricavare l'elemento soggettivo richiesto. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in assenza di elementi positivi a favore e in presenza di precedenti e del valore non esiguo del bene. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., obbligati al versamento di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (comma 4 indicato nella sentenza)
La circostanza attenuante richiamata è stata riconosciuta in primo grado; la Corte superiore ha confermato la responsabilità per ricettazione nonostante l'attenuante applicata in primo grado.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma invocata dai ricorrenti per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati o generici.
art. 604 c.p.p.
Riferito rispetto alla presunta mancanza di motivazione: la Corte ha richiamato il principio che la nullità per mancanza assoluta di motivazione è tassativa e che il giudice d'appello può integrare o redigere la motivazione mancante nei suoi poteri di piena cognizione.
art. 624 c.p.
Richiamato dalla difesa per la derubricazione in furto; la Corte ha ritenuto che la derubricazione non fosse possibile in assenza di prova attendibile della consumazione del furto attribuibile ai ricorrenti.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in assenza di elementi positivi e alla luce della personalità e dei precedenti degli imputati e del valore non esiguo del bene.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna al versamento di una somma equa in favore della parte resistente a titolo di esito inammissibilità, tenuto conto di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte d'appello può integrare o rifare la motivazione quando quella di primo grado sia carente; la sola lamentela di mancanza di motivazione è generica se non indica elementi concreti contrari alla valutazione svolta.
- Le dichiarazioni spontanee del coimputato che ammette la paternità di un reato possono essere ritenute inattendibili se contrastano con rilievi immediati delle forze di polizia, con la denuncia della parte offesa o con altre dichiarazioni rese; la loro esistenza non impone automaticamente la derubricazione o l'assoluzione degli altri imputati.
- Per la ricettazione, l'elemento soggettivo può desumersi dalla mancata fornitura di una spiegazione credibile sulla provenienza del bene: non è necessario che l'imputato provi l'innocenza, ma deve allegare elementi che rendano plausibile l'acquisto in buona fede.
- La derubricazione del reato presupposto (da ricettazione a furto) richiede elementi probatori affidabili sulla consumazione del reato presupposto a carico dei medesimi soggetti; una confessione ritenuta inattendibile non è sufficiente.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo e la mera invocazione giurisprudenziale senza elementi fattuali non basta; il diniego, se motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi, è ammissibile.
- I ricorsi generici o privi di indicazioni puntuali sui profili di vizio sono destinati a essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per le spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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