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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22549/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in ricettazione di parti di autovettura provento di furto. I motivi principali sono: (i) mancata e/o insufficiente motivazione sulla inattendibilità delle dichiarazioni spontanee del Trapani (che aveva confessato il furto), con conseguente richiesta di nullità della sentenza di primo grado; (ii) mancata derubricazione del reato in furto ex art. 624 c.p.; (iii) mancata assoluzione dell'Oliva alla luce della confessione del Trapani e della presunta buona fede di Oliva; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o manifestamente infondati rigettando le censure. Ha confermato che la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni confessorie del Trapani perché contrastanti con quanto rilevato dagli agenti e dalla denuncia della persona offesa; di conseguenza non era possibile derubricare il reato in furto. Quanto all'Oliva, la Corte ha ritenuto sufficiente ai fini della ricettazione la circostanza che i beni di provenienza furtiva siano stati rinvenuti sul veicolo di sua proprietà e che non abbia fornito una spiegazione attendibile dell'origine, per ricavare l'elemento soggettivo richiesto. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in assenza di elementi positivi a favore e in presenza di precedenti e del valore non esiguo del bene. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., obbligati al versamento di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (comma 4 indicato nella sentenza)

    La circostanza attenuante richiamata è stata riconosciuta in primo grado; la Corte superiore ha confermato la responsabilità per ricettazione nonostante l'attenuante applicata in primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma invocata dai ricorrenti per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati o generici.

  • art. 604 c.p.p.

    Riferito rispetto alla presunta mancanza di motivazione: la Corte ha richiamato il principio che la nullità per mancanza assoluta di motivazione è tassativa e che il giudice d'appello può integrare o redigere la motivazione mancante nei suoi poteri di piena cognizione.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dalla difesa per la derubricazione in furto; la Corte ha ritenuto che la derubricazione non fosse possibile in assenza di prova attendibile della consumazione del furto attribuibile ai ricorrenti.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in assenza di elementi positivi e alla luce della personalità e dei precedenti degli imputati e del valore non esiguo del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna al versamento di una somma equa in favore della parte resistente a titolo di esito inammissibilità, tenuto conto di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può integrare o rifare la motivazione quando quella di primo grado sia carente; la sola lamentela di mancanza di motivazione è generica se non indica elementi concreti contrari alla valutazione svolta.
  • Le dichiarazioni spontanee del coimputato che ammette la paternità di un reato possono essere ritenute inattendibili se contrastano con rilievi immediati delle forze di polizia, con la denuncia della parte offesa o con altre dichiarazioni rese; la loro esistenza non impone automaticamente la derubricazione o l'assoluzione degli altri imputati.
  • Per la ricettazione, l'elemento soggettivo può desumersi dalla mancata fornitura di una spiegazione credibile sulla provenienza del bene: non è necessario che l'imputato provi l'innocenza, ma deve allegare elementi che rendano plausibile l'acquisto in buona fede.
  • La derubricazione del reato presupposto (da ricettazione a furto) richiede elementi probatori affidabili sulla consumazione del reato presupposto a carico dei medesimi soggetti; una confessione ritenuta inattendibile non è sufficiente.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo e la mera invocazione giurisprudenziale senza elementi fattuali non basta; il diniego, se motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi, è ammissibile.
  • I ricorsi generici o privi di indicazioni puntuali sui profili di vizio sono destinati a essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per le spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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