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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28434/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto personalmente dal detenuto in violazione dell'obbligo di assistenza tecnica previsto per il ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento impugnato aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato nell'interesse di un detenuto contro una sanzione disciplinare consistente nell'esclusione dalle attività ricreative, ritenendo proponibili solo censure di rito e non questioni di merito sugli episodi alla base della sanzione. Il detenuto ha quindi proposto personalmente impugnazione chiedendo l'annullamento del provvedimento, ma la Corte ha qualificato l'atto come ricorso per cassazione, poiché deciso ex art. 666, comma 2, c.p.p., rilevando però che il ricorso era stato proposto personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone il ministero difensivo nel ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Il provvedimento del magistrato di sorveglianza è stato qualificato come adottato ai sensi di questa norma, con conseguente riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È stato ritenuto possibile trattare il ricorso de plano perché l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente; la proposizione senza difensore determina inammissibilità per difetto di legittimazione processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede la mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianza adottato ex art. 666, comma 2, c.p.p. deve rispettare le forme proprie del giudizio di legittimità, inclusa l'assistenza tecnica obbligatoria.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità per difetto di legittimazione processuale, indipendentemente dal merito delle doglianze.
  • Quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile, può essere definita de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue normalmente la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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