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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2258

Regolamento (UE) 2017/2258 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32017R2258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato al Belgio per i lepidorombi nelle zone indicate e, conseguentemente, vieta ogni attività di pesca sul relativo stock a partire dal 10 ottobre 2017. Il divieto riguarda sia la cattura sia le operazioni connesse di conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco. Si tratta di un atto di attuazione adottato sulla base del regolamento sul controllo della pesca e delle possibilità di pesca fissate per il 2017.

Divieto di pesca dei lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che effettuano attività di pesca dello stock LEZ/*8ABDE (lepidorombi, Lepidorhombus spp.) nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. L’effetto decorre dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 10.10.2017, e riguarda la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Il regolamento attua il regime unionale di controllo della pesca e presuppone l’esaurimento del contingente assegnato al Belgio per il 2017.

Divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi belghe

Il regolamento interviene in attuazione del regime unionale di controllo della pesca per constatare l’esaurimento del contingente 2017 assegnato al Belgio per lo stock di lepidorombi (Lepidorhombus spp.) nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. Il provvedimento si fonda sull’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e richiama il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2017.

Presupposto: esaurimento del contingente

La Commissione afferma, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture effettuate dalle navi belghe hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2017. Per questo motivo, l’articolo 1 stabilisce che il contingente si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, ossia il 10.10.2017.

Divieti applicabili alle navi belghe

L’articolo 2 vieta alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio di svolgere attività di pesca sullo stock interessato a partire dalla data di chiusura. Il divieto non riguarda soltanto la cattura, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. La misura ha natura immediatamente operativa e mira a impedire il superamento del contingente annuale.

Dati identificativi dello stock e della chiusura

L’allegato precisa gli elementi essenziali per l’applicazione del divieto: numero 22/TQ127, Stato membro Belgio, stock LEZ/*8ABDE (condizione speciale per LEZ/07.), specie Lepidorhombus spp., zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, con data di chiusura fissata al 10.10.2017.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Base giuridica e presupposto del divieto

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. I considerando richiamano il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che stabilisce per il 2017 i contingenti di pesca, e attestano che, secondo le informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock indicato hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio.

Esaurimento del contingente 2017

L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato, vale a dire il 10.10.2017.

Divieto di pesca e operazioni connesse

L’articolo 2 vieta, dalla data indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Allegato: stock, zona e data di chiusura

L’allegato identifica il contingente interessato: numero 22/TQ127; Stato membro: Belgio; stock: LEZ/*8ABDE (condizione speciale per LEZ/07.); specie: Lepidorhombus spp.; zona: VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; data di chiusura: 10.10.2017.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontrollo della pescagestione dei contingentirisorse ittiche

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