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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16422/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato istanze di rimborso per maggiore IRES asseritamente versata negli anni 2015 e 2016, sostenendo di aver legittimamente fruito dell'agevolazione c.d. "Tremonti ambiente" per investimenti in impianti fotovoltaici e richiamando anche rimborsi ottenuti per annualità precedenti. A fronte del silenzio serbato sull'istanza, aveva proposto ricorso, ma i giudici tributari di merito lo avevano ritenuto inammissibile perché l'Amministrazione aveva già manifestato, tramite comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, un diniego espresso parziale al rimborso, atto che la contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme sostanziali e processuali sostenendo che tali comunicazioni non potevano valere come provvedimenti di diniego espresso di rimborso della maggior somma richiesta. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per omessa rilevazione della cessazione della materia del contendere, assumendo che un accordo conciliativo relativo all'anno d'imposta 2014 avesse travolto anche le comunicazioni di irregolarità per gli anni 2015 e 2016, oltre a lamentare violazione degli artt. 21-quater l. n. 241/1990 e 1372 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva ridotto l'importo del rimborso richiesto, avevano valore di provvedimenti di rimborso parziale e quindi di rigetto implicito, idonei a far decorrere il termine per l'impugnazione; pertanto i successivi ricorsi avverso il silenzio-rifiuto erano inammissibili. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che per le annualità 2015-2016 non risultava alcun riconoscimento integrale del rimborso né un accordo di mediazione e che le vicende relative all'anno 2014 non potevano incidere su annualità diverse. La ricorrente è stata condannata alle spese, al contributo unificato e all'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È legittimo il recupero di credito d'imposta tramite la procedura di controllo automatizzato; la comunicazione di irregolarità che riduce il rimborso richiesto può integrare un provvedimento sostitutivo del silenzio-rifiuto.

  • art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Richiamato come base dell'agevolazione c.d. Tremonti ambiente invocata dalla contribuente.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il provvedimento che neghi, anche implicitamente, il rimborso è impugnabile nei termini come atto di rifiuto.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il diniego di rimborso, anche parziale, deve essere impugnato entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente nel denunciare la violazione delle regole sullo Statuto del contribuente.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per sostenere la cessazione della materia del contendere, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto.

  • art. 21-quater L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato a sostegno dell'assunto che un precedente accordo avrebbe inciso sui successivi atti dell'Amministrazione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per sostenere l'efficacia vincolante dell'accordo conciliativo rispetto ai rapporti successivi.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis, commi 1, 2 e 3, c.p.c.

    Richiamato nel procedimento di trattazione camerale e nella condanna ex comma 3.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme equitativamente determinate per responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi tributari, una comunicazione di irregolarità che riduca l'importo richiesto dal contribuente può assumere il valore di diniego espresso o comunque di rigetto implicito della pretesa nella parte non accolta, con conseguente onere di impugnazione entro il termine di legge.
  • Non è configurabile un silenzio-rifiuto impugnabile quando l'Amministrazione abbia già manifestato, con atto idoneo e definitivo, la propria volontà di non riconoscere integralmente il rimborso richiesto.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell'atto con cui viene negato, anche solo parzialmente, il rimborso rende definitivo il provvedimento e preclude la successiva proposizione di una nuova istanza per ottenere la stessa somma.
  • Le valutazioni compiute dall'Amministrazione o le definizioni intervenute per una determinata annualità d'imposta non producono automaticamente effetti vincolanti su annualità diverse, salvo specifica base normativa o negoziale che lo consenta.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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