Sentenza del 08/01/2016 n. 4 - Comm. Trib. II grado di Trento
CONDONO - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI - CONTROVERSIA AVVENUTO PERFEZIONAMENTO - AUTONOMIA DELLA CONTROVERSIA CONCERNENTE L'ATTO IMPOSITIVO - VALUTAZIONE PRESUPPOSTO CONDONO - DISTINZIONE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la controversia avente a oggetto la cartella esattoriale potesse essere definita mediante condono o definizione agevolata delle liti. Tuttavia, la cartella era stata preceduta da un avviso di accertamento che non era stato impugnato ed era quindi divenuto definitivo. Il giudice ha distinto l'autonoma impugnazione della cartella dalla controversia concernente l'atto impositivo principale, rilevando che la definizione agevolata presuppone l'esistenza di una lite effettiva sul rapporto tributario ancora pendente.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo dichiarare l'insussistenza del presupposto per la definizione agevolata. La controversia sulla cartella non poteva essere considerata una lite pendente sul rapporto tributario sostanziale, poiché l'avviso di accertamento presupposto non era stato impugnato ed era ormai definitivo. La valutazione non ha riguardato la fondatezza della pretesa fiscale, ma esclusivamente l'esistenza dei requisiti per accedere al condono.
Norme richiamate
Disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali
La definizione agevolata è applicabile solo quando esiste una controversia tributaria effettivamente pendente e definibile secondo i requisiti previsti dalla legge. Non è sufficiente l'impugnazione di un atto meramente consequenziale quando l'atto impositivo principale è divenuto definitivo.
Principi sull'autonomia dell'atto impositivo rispetto agli atti della riscossione
La cartella esattoriale può costituire oggetto autonomo di impugnazione, ma tale autonomia non consente di riaprire o sottoporre a condono il rapporto tributario già definitivamente accertato per mancata impugnazione dell'avviso.
Massime di principio
- Per accedere a una definizione agevolata delle liti deve esistere una controversia effettiva e pendente sul rapporto tributario o sull'atto impositivo definibile.
- L'impugnazione della cartella non è automaticamente sufficiente per beneficiare del condono se l'avviso di accertamento presupposto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo.
- Il giudice del condono può verificare preliminarmente l'esistenza dei presupposti della definizione agevolata, senza dover esaminare la fondatezza della pretesa fiscale.
- Gli atti della riscossione possono essere autonomamente contestati per vizi propri, ma tale contestazione non riapre il merito dell'accertamento ormai definitivo.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra controversie sull'atto impositivo principale e controversie limitate agli atti consequenziali, come cartelle o intimazioni di pagamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 8 gen 2016Sentenza del 08/01/2016 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →