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Sentenza

Sentenza del 08/01/2016 n. 4 - Comm. Trib. II grado di Trento

CONDONO - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI - CONTROVERSIA AVVENUTO PERFEZIONAMENTO - AUTONOMIA DELLA CONTROVERSIA CONCERNENTE L'ATTO IMPOSITIVO - VALUTAZIONE PRESUPPOSTO CONDONO - DISTINZIONE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che la controversia avente a oggetto la cartella esattoriale potesse essere definita mediante condono o definizione agevolata delle liti. Tuttavia, la cartella era stata preceduta da un avviso di accertamento che non era stato impugnato ed era quindi divenuto definitivo. Il giudice ha distinto l'autonoma impugnazione della cartella dalla controversia concernente l'atto impositivo principale, rilevando che la definizione agevolata presuppone l'esistenza di una lite effettiva sul rapporto tributario ancora pendente.

La decisione

Il giudice ha ritenuto legittimo dichiarare l'insussistenza del presupposto per la definizione agevolata. La controversia sulla cartella non poteva essere considerata una lite pendente sul rapporto tributario sostanziale, poiché l'avviso di accertamento presupposto non era stato impugnato ed era ormai definitivo. La valutazione non ha riguardato la fondatezza della pretesa fiscale, ma esclusivamente l'esistenza dei requisiti per accedere al condono.

Norme richiamate

  • Disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali

    La definizione agevolata è applicabile solo quando esiste una controversia tributaria effettivamente pendente e definibile secondo i requisiti previsti dalla legge. Non è sufficiente l'impugnazione di un atto meramente consequenziale quando l'atto impositivo principale è divenuto definitivo.

  • Principi sull'autonomia dell'atto impositivo rispetto agli atti della riscossione

    La cartella esattoriale può costituire oggetto autonomo di impugnazione, ma tale autonomia non consente di riaprire o sottoporre a condono il rapporto tributario già definitivamente accertato per mancata impugnazione dell'avviso.

Massime di principio

  • Per accedere a una definizione agevolata delle liti deve esistere una controversia effettiva e pendente sul rapporto tributario o sull'atto impositivo definibile.
  • L'impugnazione della cartella non è automaticamente sufficiente per beneficiare del condono se l'avviso di accertamento presupposto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo.
  • Il giudice del condono può verificare preliminarmente l'esistenza dei presupposti della definizione agevolata, senza dover esaminare la fondatezza della pretesa fiscale.
  • Gli atti della riscossione possono essere autonomamente contestati per vizi propri, ma tale contestazione non riapre il merito dell'accertamento ormai definitivo.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra controversie sull'atto impositivo principale e controversie limitate agli atti consequenziali, come cartelle o intimazioni di pagamento.

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