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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27358/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta coautrice di una condotta illecita, contestando l'individuazione della propria responsabilità concorsuale e, in particolare, la motivazione sul ruolo svolto nel fatto. Dall'ordinanza emerge che la persona era stata ritenuta coinvolta perché, per ostacolare l'inseguimento della coimputata, si era buttata sul cofano dell'auto di servizio. Nel ricorso venivano inoltre censurati il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio complessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, affermando che la Corte di appello aveva motivato adeguatamente sia sull'individuazione della ricorrente quale coautrice della condotta illecita, sia sul suo ruolo concorsuale. Ha inoltre reputato immune da censure la motivazione relativa all'esclusione della particolare tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama indirettamente l'istituto della particolare tenuità del fatto, ritenendo insindacabile in questa sede la motivazione che ne ha escluso l'applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito contro una motivazione di appello adeguata e non manifestamente illogica sull'individuazione della responsabilità e sul concorso nel reato.
  • L'accertamento del ruolo concorsuale dell'imputato è insindacabile in cassazione se la sentenza impugnata offre una motivazione coerente sulla partecipazione alla condotta illecita e sulla dinamica del fatto.
  • La esclusione della particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e immune da vizi rilevabili nel giudizio di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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