Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2607/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato l'ente al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

Prevale il privato

La controversia

La curatela fallimentare ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione civile, passata in giudicato, con la quale l'ente resistente era stato condannato a pagare euro 85.862,25, oltre interessi legali dal 2 febbraio 2007 e spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione debitrice e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza civile e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato all'ente resistente di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo, comprensive degli interessi al tasso legale. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della Prefettura, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e ha disciplinato le modalità telematiche di deposito degli atti. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 1.901,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso inutile del termine previsto dalla norma, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese spettanti al commissario ad acta, inclusi i riferimenti agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva per l'autorizzazione e il rimborso delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando sia documentato il passaggio in giudicato del titolo e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione debitrice il pagamento integrale delle somme, degli interessi e delle ulteriori spettanze riconosciute dal titolo giudiziale, assegnando un termine per l'adempimento spontaneo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un organo prefettizio, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari dell'ufficio.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.