Sentenza del 12/01/2016 n. 201 - Comm. Trib. Prov. Milano
Bollo auto - Tassa automobilistica su auto in leasing - Soggetto passivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per un veicolo detenuto in leasing. Il ricorrente sosteneva che l'obbligo di pagamento gravasse esclusivamente sull'utilizzatore e non sul proprietario o concedente. La Regione Lombardia aveva sollevato un'eccezione di incostituzionalità della disciplina interpretativa sopravvenuta.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata accolta. È stato stabilito che, per i veicoli in leasing, l'onere del pagamento della tassa automobilistica grava esclusivamente sull'utilizzatore. L'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 è stato qualificato come norma interpretativa dell'art. 7 della l. n. 99/2009; pertanto può applicarsi retroattivamente ai procedimenti pendenti non ancora coperti da giudicato. L'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Regione Lombardia è stata respinta.
Norme richiamate
Art. 9, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2015
La disposizione ha natura interpretativa e chiarisce che, per i veicoli concessi in leasing, il soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. In quanto norma interpretativa, può operare retroattivamente nei procedimenti pendenti non definiti con giudicato.
Art. 7 della legge n. 99/2009
La norma, oggetto di interpretazioni contrastanti, deve essere letta alla luce dell'intervento interpretativo del d.l. n. 78/2015, che attribuisce l'obbligo tributario all'utilizzatore del veicolo in leasing.
Massime di principio
- Nei rapporti di leasing automobilistico, la tassa automobilistica è normalmente dovuta dall'utilizzatore, quale soggetto che ha la disponibilità del veicolo, e non dalla società concedente.
- Una norma qualificata come interpretativa chiarisce il significato di una disposizione precedente e può applicarsi anche a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, purché il procedimento sia ancora pendente e non vi sia un giudicato definitivo.
- L'intervento legislativo interpretativo può superare precedenti contrasti giurisprudenziali sull'individuazione del soggetto passivo.
- La retroattività non consente di riaprire una decisione già coperta da giudicato, anche se la successiva norma interpretativa offre una lettura diversa della disciplina.
- In caso di contestazione del bollo su un veicolo in leasing, è opportuno verificare la qualità di utilizzatore, la data e la durata del contratto e l'eventuale esistenza di un giudicato definitivo.
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