Sentenza del 03/08/2016 n. 16189 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto con la costituzione in giudizio - Variazioni - Efficacia - Condizioni - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancata notifica alla società contribuente, poiché il destinatario risultava trasferito dal domicilio eletto nel giudizio di primo grado. L'Amministrazione ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la variazione del domicilio eletto è efficace nei confronti della segreteria e delle controparti costituite soltanto dal decimo giorno successivo alla notificazione della denuncia di variazione. Pertanto, in assenza di tale comunicazione, la notifica dell'appello presso il domicilio originariamente dichiarato doveva ritenersi correttamente eseguita o comunque tale da imporre al giudice il rinnovo della notificazione, anziché la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo al vizio di motivazione. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ritenendo che, constatato il mancato perfezionamento della notifica per trasferimento del destinatario, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione per garantire il contraddittorio. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede sono efficaci nei confronti della segreteria della commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione.
La variazione del domicilio processuale non produce effetti immediati nei confronti degli altri soggetti del processo: fino al decorso del decimo giorno dalla notificazione della denuncia di variazione, gli atti possono essere validamente notificati presso il domicilio originariamente dichiarato. La regola vale anche per le variazioni intervenute durante il processo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La disposizione è richiamata quale fondamento del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale dal quale era derivata la cartella di pagamento, ma non costituisce il punto decisivo della pronuncia di legittimità.
Legge n. 388 del 2000, art. 8
La norma è richiamata in relazione al credito d'imposta utilizzato dalla società contribuente e al presunto obbligo di presentazione della comunicazione richiesta, ma la Cassazione non decide il merito tributario, limitandosi alla questione processuale della notificazione dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il domicilio eletto resta il riferimento valido per le notificazioni finché la variazione non sia stata notificata alle controparti costituite e alla segreteria della commissione.
- La variazione del domicilio intervenuta durante il processo è soggetta alla stessa disciplina delle variazioni esterne al processo: non è efficace immediatamente e non rileva senza una specifica denuncia notificata.
- Se una notificazione presso il domicilio processuale originario non va a buon fine perché il destinatario si è trasferito, il giudice non dovrebbe dichiarare automaticamente inammissibile l'impugnazione, ma deve valutare la rinnovazione della notificazione per salvaguardare il contraddittorio.
- L'inosservanza delle formalità relative alla variazione del domicilio può ricadere sulla parte che non abbia comunicato tempestivamente il nuovo indirizzo processuale.
- La decisione riguarda esclusivamente la validità e il rinnovo della notificazione dell'appello; non stabilisce quale parte abbia ragione sulla pretesa tributaria sostanziale, che dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio.
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